Per il CNF è escluso il legittimo impedimento per il rinvio dell'udienza disciplinare se l'incolpato è un codifensore

Rinvio dell'udienza disciplinare per concomitante impegno professionale: è escluso il legittimo impedimento se l'incolpato è un codifensore. Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 102/2024 (sotto allegata), pubblicata il 25 giugno 2024 sul sito del Codice deontologico, decidendo sul ricorso di un avvocato sanzionato dal Cdd del Distretto di Bologna con la sospensione dall'esercizio della professione per anni tre, in quanto ritenuto responsabile di una serie di violazioni deontologiche.

In particolare, ha sentenziato il CNF, "perché possa ritenersi sussistente l'impedimento dell'avvocato difensore a comparire in udienza, e quindi possa concedersi il dovuto rinvio, è necessario che l'impegno professionale concomitante sia non soltanto comunicato tempestivamente, ma documentato ed esplicitato anche in riferimento alla essenzialità e non sostituibilità della presenza del difensore in altro processo".

Infatti, prosegue il Consiglio, "non è la mera concomitanza di impegni professionali ad integrare un legittimo impedimento - altrimenti verrebbe attribuita al difensore la scelta arbitraria di quale dei due procedimenti privilegiare - quanto, piuttosto, la condizione obiettiva, scrutinata dal giudice, di impossibilità assoluta di prestare la propria opera in una sede processuale, perché compromessa da un concomitante e (in quel momento) 'prevalente' impegno difensivo".

Conclusivamente, "l'impegno professionale del difensore in un altro procedimento costituisce legittimo impedimento a condizione che il difensore prospetti l'impedimento appena conosciuta la contemporaneità dei diversi impegni, indichi specificamente le ragioni che rendono essenziale l'espletamento della sua funzione nel diverso processo e rappresenti l'assenza in detto procedimento di altro codifensore, nonché l'impossibilità di avvalersi di un sostituto sia nel processo a cui intende partecipare sia in quello di cui chiede il rinvio" (conf. CNF n. 232/2020).

Scarica pdf CNF n. 102/2024

Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: