Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce i confini e le conseguenze del divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente

Divieto di assumere incarico nei confronti dell'ex cliente

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"L'avvocato non può né deve assumere un incarico professionale contro una parte già assistita (art. 68 cdf), se non dopo il decorso di almeno un biennio dalla cessazione del rapporto professionale (comma 1), ma anche dopo tale termine deve comunque astenersi dall'utilizzare notizie acquisite in ragione del rapporto già esaurito (comma 3)". Peraltro, si tratta di un divieto non soggetto ad alcun limite temporale, se l'oggetto del nuovo incarico non è estraneo a quello espletato in precedenza (comma 2), ovvero quando si assiste un coniuge o convivente more uxorio contro l'altro dopo averli assistiti congiuntamente in controversie di natura familiare (comma 4), ovvero ancora quando si assiste il minore in controversie familiari e poi uno dei genitori in successive controversie aventi la medesima natura o viceversa (comma 4). Questo quanto chiarito dal Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 105/2024 (sotto allegata), pubblicata il 26 giugno sul sito del Codice deontologico. Nel decidere il ricorso presentato da un avvocato avverso la decisione del Cdd con cui gli era stata comminata la sanzione della sospensione dall'esercizio della professione per mesi due, il CNF ha colto l'occasione per chiarire confini e conseguenze del divieto de quo.

Irrilevante il consenso del cliente

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In particolare, ha osservato il Consiglio, richiamando la consolidata giurisprudenza domestica (cfr ex multis 170/2020), "con riferimento ai limiti relativi all'assunzione di un incarico professionale nei confronti di un ex cliente (art. 68 cdf), l'irrilevanza del consenso del cliente (il quale non scrimina l'illecito) e l'assenza di un termine -altrimenti biennale- nelle specifiche ipotesi previste dall'art. 68 cdf cit. sono entrambi precetti conformi alle norme comunitarie regolatrici della materia, affermati in sede europea dalla "Carta dei Principi Fondamentali dell'Avvocato Europeo" adottata dal CCBE il 25 novembre 2006, di cui la norma deontologica de qua rappresenta l'applicazione in sede nazionale".

Basta una prestazione professionale

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Inoltre, per integrare il divieto è sufficiente una prestazione professionale. "Il divieto di assumere l'incarico nei confronti dell'ex cliente (art. 68 cdf, già art. 51 codice previgente), prescinde dalla natura giudiziale o stragiudiziale dell'attività prestata a favore di quest'ultimo - conclude infatti il CNF rigettando il ricorso - giacché è sufficiente una prestazione professionale nella più ampia definizione di assistenza, così come è irrilevante il motivo per il quale la dismissione del mandato sia avvenuta, ossia per revoca o rinuncia".

Scarica pdf CNF n. 105/2024

Foto: 123rf.com
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