"Ai procedimenti di descrizione, sequestro e inibitoria disciplinati dagli articoli 129 e 131 del Codice della proprietà industriale deve applicarsi il contributo unificato indicato all'art. 13, comma 1-ter, del d.P.R. n. 115 del 2002, secondo cui tutti i procedimenti assegnati alla competenza delle sezioni specializzate in materia di impresa, ivi compresi quelli di natura cautelare, scontano un contributo unificato doppio rispetto a quello previsto dal comma 1. Non si applica pertanto il dimezzamento previsto al comma 3 solo "per i processi speciali previsti nel Libro IV, Titolo I, del codice di procedura civile". Lo ha chiarito il ministero della giustizia, tramite il canale Filo Diretto, con provvedimento del 20 giugno 2024 (sotto allegato), in risposta al quesito formulato dal direttore responsabile dell'ufficio di presidenza e dirigenza del tribunale di Torino.
Nel quesito, si evidenziava come al momento l'ufficio percepisca per tali procedimenti un contributo unificato dimezzato ma in merito erano sorti dubbi sulla correttezza di tale prassi in quanto il richiamo alle norme del codice di procedura civile contenuto negli artt. 129 e 131 del Dlgs. n. 30/2005, deve ritenersi operante ai soli fini processuali e non anche fiscali, per cui le norme che prevedono un'agevolazione di tipo tributario non possono trovare applicazione per via analogica.
Il ministero richiama la normativa in materia e confermando che le norme tributarie "non sono suscettibili di interpretazione analogica" afferma che "ai procedimenti di descrizione e sequestro così come a quelli inibitori di cui agli artt. 129 e 131 del Dlgs. n. 30/2005 debba applicarsi il contributo unificato indicato all'art. 13, comma 1-ter, del Dpr n. 115/2002)".
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