Per il Consiglio Nazionale Forense, la condotta tenuta dalla ricorrente, così come descritta nel capo di incolpazione, e sulla cui sussistenza da un punto di vista storico-fattuale non c'è mai stata contestazione neppure da parte dell'interessata, "come ritenuto dal CDD di Trento con corretta valutazione condivisa da questo Collegio e adeguata motivazione, se del caso e per quanto occorrer possa da ritenersi integrata con quelle addotte nella presente sede, configura l'illecito deontologico previsto e sanzionato dall'art. 66 del CDF".
"Quanto alla sussistenza dell'elemento soggettivo - conclude il CNF respingendo il ricorso - è sufficiente rilevare che la scelta di aggredire una pluralità di cespiti immobiliari aventi un valore complessivo di gran lunga eccedente l'ammontare del credito assistito dall'unico titolo giudiziale azionabile in executivis fu scelta consapevole e voluta, motivata tuttavia da ragioni e circostanze che seppur suscettibili di essere prese in considerazione ai fini della determinazione del provvedimento deontologico da adottare, non valgono ad esimere l'intrinseca contrarietà della condotta contestata al divieto imposto dall'art. 66 CDF".
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