Nota a margine dell'ordinanza della Cass. civ. n. 12282 del 7 maggio 2024 di Marianna Famà, Resp. Terr. AMI Paola


Sotto la prestigiosa presidenza del Dott. Francesco Antonio Genovese e con la relazione della Dott.ssa Marina Meloni la Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione con l'ordinanza depositata l'8 maggio 2024, n. 12282, ha delineato con precisione quali siano i criteri che sovrintendono al diritto alla bigenitorialità dei figli minori in caso di loro trasferimento in luogo a "considerevole distanza" dalla residenza paterna. Sul punto si era espressa la Corte d'Appello di Napoli - Sez. Minori con il decreto di reiezione dell'istanza del papà (cui è stata "riconosciuta la facoltà di vederli e tenerli quando desidera") su cui verte il ricorso, deciso nella camera di consiglio del 21 marzo 2024.

Lasciamo la parola alla Collega Avv. Marianna Famà, Responsabile Territoriale AMI di Paola, che ha già illustrato queste colonne con altre news.


Ordinanza Corte Suprema di Cassazione
Prima sezione civile

n. 12282 del 7 maggio 2024

La Sezione I della Cassazione Civile con l'ordinanza n. 12282 del 07/05/2024 fissa dei criteri ben precisi a tutela del diritto alla bigenitorialità dei figli minorenni e, nello specifico, in tema di trasferimento dei figli in località distante dalla residenza paterna.

E' una ordinanza importante che tiene conto del diritto alla bigenitorialità quale diritto del minore prima ancora dei genitori, nel rispetto dell'art. 337-ter c.c., comma 1, secondo cui "Il figlio minore ha il diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione, istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale".

Enuncia, quindi, il seguente principio secondo cui il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la "facoltà di vederli e tenerli quando desidera".

Il caso e la controversia

Il Tribunale di Napoli ha pronunciato lo scioglimento del matrimonio tra due coniugi con prosecuzione del giudizio sulle ulteriori domande accessorie sui figli. In corso di causa, la ricorrente ha depositato un ricorso ex art. 709 ter cpc (oggi sostituito dall'art. 473-bis 38 e 39 cpc) avente ad oggetto la richiesta di autorizzazione al trasferimento della stessa con i tre figli, in un'altra città, per motivi di lavoro. Nello specifico, la ricorrente argomenta la domanda spiegando di avere ricevuto una offerta lavorativa da parte di una struttura polispecialistica privata che le avrebbe messo a disposizione uno studio per svolgere attività ambulatoriale.

Il Tribunale di Napoli, in regime di affido condiviso non modificato, senza svolgere alcuna istruttoria, con ordinanza, ha accolto la richiesta di trasferimento a Pordenone della madre con i tre figli, sulla base della indicata offerta lavorativa.

Il resistente ha reclamato l'ordinanza dinanzi la Corte d'Appello di Napoli - Sez. Minori chiedendo la sospensione dell'efficacia esecutiva dell'ordinanza impugnata.

La Corte d'Appello adita ha rigettato l'istanza e respinto il reclamo.

Avverso il decreto della Corte d'Appello di Napoli ricorre il padre e la madre resiste con controricorso.

La decisione

Il motivo di ricorso che qui interessa analizzare riguarda la violazione e falsa applicazione dell'art. 337-ter c.c., attesa la violazione del principio di diritto secondo cui il figlio minore ha diritto di mantenere un rapporto equilibrato e continuativo con ciascuno dei genitori, di ricevere cura, educazione istruzione e assistenza morale da entrambi e di conservare rapporti significativi con gli ascendenti e con i parenti di ciascun ramo genitoriale.

La Corte di Cassazione ritiene fondato il motivo di ricorso ed argomenta come segue la decisione assunta.

Il ricorrente in Cassazione (padre) lamenta come il Giudice di merito non abbia adeguatamente motivato i motivi per i quali abbia consentito il trasferimento dei figli minori a Pordenone.

Ed infatti, il medesimo giudicante motiva di essere pervenuto a tale decisione prendendo in considerazione le volontà espresse dai minori. Spiega che gli stessi hanno dichiarato di essere felici di trasferirsi in altra città, che tra l'altro conoscevano per esservi stati con la madre ed il compagno di lei, e che in caso di disagio sarebbero ritornati nella loro città di origine. Inoltre, hanno dichiarato di non avere alcuna intenzione di sostituire il padre con la figura del compagno della madre e che in ogni caso il padre potrà recarsi la loro senza alcun problema.

La Corte di Cassazione ha accolto le doglianze del ricorrente ed ha ritenuto fondato il primo motivo di ricorso sul presupposto che il trasferimento dei tre figli in località distante parecchi chilometri da quella di residenza del padre non potrà non essere di ostacolo alla frequentazione del genitore coi figli nonostante al primo sia stata riconosciuta la "facoltà di vederli e tenerli quando desidera". Infatti, la Corte di merito non ha valutato quella considerevole distanza tra le due città che non consente frequentazioni giornaliere, se non della durata di poche ore, ma al contrario solo visite di più giorni, data la notevole durata del viaggio. Tenendo poi conto che i figli frequentando la scuola, corsi sportivi, palestra, etc., non possono certo assentarsi troppo tempo dalla città di residenza, quantomeno nel lungo periodo scolastico, senza individuare idonee compensazioni.

Il trasferimento potrebbe configurare una violazione del diritto alla bigenitorialità anche in quanto la Corte di merito non ha valutato in alcun modo la questione, limitandosi a riportare le dichiarazioni rese dai due fratelli ma non risulta sia stata ascoltata la più piccola.

La Corte di Cassazione, quindi, accoglie il ricorso in ordine al 1° e 3° motivo, assorbiti il secondo e il quarto, cassato il provvedimento impugnato e rinviata la causa alla Corte di Appello di Napoli anche per le spese del giudizio di legittimità.


Avv. Marianna Famà

Responsabile Territoriale AMI Paola

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