No alla cancellazione dall'albo dell'avvocato per il mancato raggiungimento dei crediti formativi obbligatori. La regola fissata al dm 47/2016, infatti, non è ancora operativa. Lo ha affermato il CNF nel parere n. 15/2024 fornito in risposta al quesito del COA di Novara.
Il Consiglio dell'Ordine chiedeva al CNF di sapere se "in caso di mancato raggiungimento dei crediti formativi da parte di un iscritto, per un triennio non più sanabile, la cancellazione prevista dal DM 47/2016 sia una conseguenza automatica o rientri nelle facoltà del COA effettuare una diversa valutazione e con quali modalità e criteri".
Il Consiglio Nazionale Forense risponde nei seguenti termini: "Sul punto si osserva che l'articolo 2, comma 5 del d.m. n. 47/2016 rinvia a successivo decreto del Ministro della Giustizia il compito di stabilire le modalità con cui ciascuno degli ordini circondariali individua, con sistemi automatici, le dichiarazioni sostitutive da sottoporre annualmente a controllo a campione. La mancata adozione del citato decreto ministeriale rende tuttora non applicabile la disciplina della cancellazione per mancato rispetto del requisito dell'esercizio continuativo della professione, anche ove derivante dal mancato assolvimento dell'obbligo formativo".
Ne deriva, conclude il parere, "che la cancellazione per mancato assolvimento dell'obbligo formativo non è ancora operativa e che residuano in capo al COA le opportune valutazioni in merito a conseguenze di altro ordine del mancato assolvimento dell'obbligo in parola, quali la segnalazione al CDD per l'eventuale apertura di un procedimento disciplinare".
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