Nuova condanna in appello per Hansard, la Corte territoriale di Venezia ha condannato la compagnia alla restituzione del premio versato da parte di una coppia di risparmiatori


La Corte d'Appello di Venezia, Prima Sezione Civile, ha pronunciato una sentenza significativa, la n. 1362/2024, depositata l'11 luglio 2024, che potrebbe avere interessanti ripercussioni per la vicenda che riguarda il dissesto delle polizze Unit Linked emesse dalla compagnia irlandese Hansard Europe DAC.
La Corte si è pronunciata annullando una polizza sottoscritta da una coppia di risparmiatori, condannando Hansard alla restituzione del premio versato, oltre agli interessi e alle spese legali. Il caso offre uno sguardo approfondito su come queste polizze devono essere valutate sotto il profilo giuridico.

Emerge chiaramente che la polizza acquistata non può essere considerata un prodotto assicurativo, bensì un prodotto finanziario. Questo è un punto cruciale poiché implica che la polizza deve essere regolata dalle normative finanziarie piuttosto che da quelle assicurative. La Corte ha fatto riferimento specifico all'art. 1 lett. w-bis) del D. lgs. n. 58/1998 (TUF), che definisce tali polizze come operazioni finanziarie, escludendo le forme pensionistiche individuali.Inoltre, la Corte ha contestato la ricostruzione normativa del Tribunale di Vicenza nel primo grado, che aveva sostenuto che l'art. 25 bis del TUF non si applicasse espressamente alle polizze finanziarie ma solo ai prodotti finanziari emessi da banche. Tuttavia, la Corte d'Appello ha stabilito che tale interpretazione è errata. Infatti, le polizze in questione, essendo prevalentemente finanziarie, rientrano nel campo di applicazione del TUF.


Un altro aspetto fondamentale riguarda il rischio associato a queste polizze. La compagnia Hansard Europe non assumeva su di sé il rischio demografico degli assicurati, che rimaneva invece a carico dei risparmiatori. Le clausole delle Condizioni Generali delle polizze evidenziano chiaramente che il valore delle prestazioni erogabili in caso di sinistro o di riscatto è determinato dal valore degli attivi collegati alla linea d'investimento del Fondo Personale. Data la natura variabile di questi attivi, non vi era alcuna garanzia di restituzione o rimborso dei premi investiti.


La sentenza ha inoltre rilevato che, in caso di decesso degli assicurati o di riscatto della polizza, l'importo liquidabile poteva essere drasticamente ridotto, se non addirittura azzerato, a causa delle fluttuazioni del mercato. Questo è esattamente ciò che è accaduto nel caso di tutti i sottoscrittori delle polizze Signature Bond Plus, che hanno ricevuto comunicazioni dalla compagnia assicurativa riguardo all'impossibilità di riscattare la polizza per mancanza di liquidità degli attivi.


Questa sentenza rappresenta un ulteriore monito alle compagnie assicurative sull'importanza di rispettare rigorosamente le normative finanziarie. Per i risparmiatori, rappresenta un'importante conferma che il sistema giuridico è attrezzato per intervenire contro le pratiche commerciali anomale o ingannevoli.


Avv. Francesco Giordano Studio Legale Lexopera

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