La Prima sezione Civile della Corte di Cassazione (Sent. n.16417/2007) ha voluto affermare il diritto di tutti a vivere senza condizionamenti ed ha stabilito che "l'omosessualita' va riconosciuta in quanto espressione del diritto alla realizzazione della propria personalita'".
Nella Sentenza la Corte si è occupata del caso di un senegalese gay che chiedeva di non essere espulso perché nel suo paese l'omosessualità è punita con la reclusione.
La Corte, non ha deciso il caso non avendo ritenuto sufficiente come prova della omosessualità la semplice iscrizione a delle associazioni omosessuali subito dopo il suo ingresso in Italia. Tuttavia la Corte ha preso ugualmente posizione sulla delicata questione concordando con il giudice di merito laddove aveva sostenutoche che l'omosessualita' va riconosciuta "come condizione dell'uomo degna di tutela, in conformita ai precetti costituzionali".
I Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che detto assunto è pienamente "condivisibile" giacché "la liberta' sessuale va intesa anche come liberta' di vivere senza condizionamentie restrizioni delle proprie preferenze sessuali, in quanto espressione del diritto alla realizzazione dellla propria responsabilita' tutelato dall'art. 2 della Costituzione".
Nella Sentenza la Corte si è occupata del caso di un senegalese gay che chiedeva di non essere espulso perché nel suo paese l'omosessualità è punita con la reclusione.
La Corte, non ha deciso il caso non avendo ritenuto sufficiente come prova della omosessualità la semplice iscrizione a delle associazioni omosessuali subito dopo il suo ingresso in Italia. Tuttavia la Corte ha preso ugualmente posizione sulla delicata questione concordando con il giudice di merito laddove aveva sostenutoche che l'omosessualita' va riconosciuta "come condizione dell'uomo degna di tutela, in conformita ai precetti costituzionali".
I Giudici di Piazza Cavour hanno sottolineato che detto assunto è pienamente "condivisibile" giacché "la liberta' sessuale va intesa anche come liberta' di vivere senza condizionamentie restrizioni delle proprie preferenze sessuali, in quanto espressione del diritto alla realizzazione dellla propria responsabilita' tutelato dall'art. 2 della Costituzione".
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