Se nel paese che avete scelto per le vostre vacanze c'è un'epidemia, potete recedere dal contratto e chiedere il rimborso del pacchetto vacanze. Parola di Cassazione. I giudici di Piazza Cavour hanno infatti riconosciuto che la vacanza deve poter garantire tranquillità e rilassamento al turista e che pertanto in caso di epidemia è possibile il recesso per "sopravvenuta impossibilita' di utilizzazione della prestazione".
E' quanto emerge dalla sentenza n.16315/2007 della Terza sezione civile.
I Giudici della Corte spiegano che un pacchetto vacanze "tutto compreso" deve "assicurare che la vacanza" sia "poi fruita in condizioni di ordinaria tranquillita', secondo i canoni di valutazione propri di un turista medio".
Nella parte motiva della sentenza si legge inoltre che "la finalita' turistica" insita nella prenotazione di una vacanza "non si sostanzia negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell'acquirente il package (pacchetto viaggio) costituendo l'impulso psichico che lo spingono alla stipulazione del contratto, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso e' funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta".
IN altri termini quando si acquista il pacchetto vacanze e' implicito che il "preminente scopo vacanziero" e' "il benessere psico fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo e' volto a realizzare".
La Corte chiarische però che la sopravvenuta impossibilita' di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la 'finalita' della vacanza'" e restano quindi irrilevanti ulteriori finalità che possono indurre il turista a stipulare il contratto come ad esempio il desiderio di allontanarsi dal coniuge, dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro.
Anche questo desiderio può venir meno per vari motivi ma non per questo il turista potrà recedere dal contratto.
E' quanto emerge dalla sentenza n.16315/2007 della Terza sezione civile.
I Giudici della Corte spiegano che un pacchetto vacanze "tutto compreso" deve "assicurare che la vacanza" sia "poi fruita in condizioni di ordinaria tranquillita', secondo i canoni di valutazione propri di un turista medio".
Nella parte motiva della sentenza si legge inoltre che "la finalita' turistica" insita nella prenotazione di una vacanza "non si sostanzia negli interessi che rimangono nella sfera volitiva interna dell'acquirente il package (pacchetto viaggio) costituendo l'impulso psichico che lo spingono alla stipulazione del contratto, ma viene ad (anche tacitamente) obiettivarsi in tale tipo di contratto, divenendo interesse che lo stesso e' funzionalmente volto a soddisfare, pertanto connotandone la causa concreta".
IN altri termini quando si acquista il pacchetto vacanze e' implicito che il "preminente scopo vacanziero" e' "il benessere psico fisico che il pieno godimento della vacanza come occasione di svago e di riposo e' volto a realizzare".
La Corte chiarische però che la sopravvenuta impossibilita' di utilizzazione della prestazione deve essere tale da vanificare o rendere irrealizzabile la 'finalita' della vacanza'" e restano quindi irrilevanti ulteriori finalità che possono indurre il turista a stipulare il contratto come ad esempio il desiderio di allontanarsi dal coniuge, dalla cerchia degli amici o dall'ambiente di lavoro.
Anche questo desiderio può venir meno per vari motivi ma non per questo il turista potrà recedere dal contratto.
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