Il Consiglio Nazionale Forense risponde al quesito del COA di Sulmona con riferimento alla sospensione delle attività per l'avvocato assunto alle dipendenze dell'ufficio del processo


L'avvocato dipendente dell'ufficio del processo che, prima dell'assunzione aveva anche incarichi come curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore e delegato alle vendite, una volta sospeso non può proseguire neanche con queste attività. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, nel parere n. 29/2024, pubblicato il 18 luglio sul sito del Codice deontologico, in risposta ad apposito quesito del COA di Sulmona.


Nello specifico, l'ordine chiedeva lumi in merito alla posizione di un iscritto che "sia stato sospeso dall'esercizio della professione in quanto assunto alle dipendenze dell'ufficio del processo in altro circondario e che, prima dell'assunzione alle dipendenze dell'ufficio per il processo, avesse assunto - nel proprio circondario - incarichi come curatore, gestore della ristrutturazione dei debiti del consumatore e delegato alle vendite". Il COA chiedeva di sapere, perciò, "se una volta sospeso l'avvocato possa continuare a svolgere tali incarichi ovvero debba rinunciarvi".


La risposta del CNF è resa nei termini seguenti: "La sospensione dall'esercizio della professione investe tutte le attività professionali dell'avvocato, ivi comprese quelle derivanti da incarichi giudiziari conferiti all'avvocato in virtù dell'iscrizione nell'albo. Ne consegue che l'avvocato sospeso non possa proseguire nello svolgimento degli incarichi giudiziari di cui al quesito".


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