Il CNF con parere chiarisce che l'avvocato sospeso per motivi amministrativi sconta successivamente la sospensione per l'esecuzione della sanzione disciplinare


L'avvocato sospeso per motivi amministrativi può scontare solo successivamente la sospensione a seguito di procedimento disciplinare, ossia quando finiscono gli effetti della prima. Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense, con parere n. 30/2024, pubblicato il 21 luglio sul sito del Codice deontologico, in risposta al quesito del COA di Venezia.


Il Consiglio dell'ordine chiedeva infatti chiarimenti "in merito all'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione nei confronti di un iscritto che risulti già sospeso a tempo indeterminato per mancato pagamento del contributo di iscrizione ai sensi dell'articolo 29 della legge n. 247/12". In particolare, chiedeva di sapere, "se l'esecuzione della sospensione disciplinare possa essere sospesa fino alla cessazione degli effetti della sospensione amministrativa".


Il CNF risponde in senso affermativo. "Come correttamente osservato dal COA rimettente - infatti - presupposto per l'esecuzione della sanzione disciplinare della sospensione è che l'iscritto eserciti la professione: ne consegue che, fino al perdurare della sospensione amministrativa la sanzione disciplinare non possa essere messa in esecuzione, ciò che dovrà invece avvenire non appena cessi la sospensione amministrativa".


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