Responsabilità esclusiva del sinistro
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Con la sentenza n. 3986 del 9 luglio 2024 (sotto allegata), il Tribunale di Palermo ha rigettato la richiesta risarcitoria formulata da un pedone investito mentre attraversava la strada - "a passo veloce" e "fuori dalle strisce" - ritenendolo unico responsabile, in esito all'espletata istruttoria, dell'investimento dallo stesso subito.
Il Giudice, in particolare, discostandosi da un orientamento generalmente favorevole ai pedoni, esaminate comparativamente le prove fornite dalle parti, ha statuito che "il sinistro si è verificato per fatti e colpe esclusive" di parte attrice, non potendosi imputare "alcuna responsabilità" al conducente del mezzo investitore avendo quest'ultimo "fornito prova della sua diligente condotta di guida".
I fatti
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Con l'atto introduttivo del giudizio l'attrice, un'anziana signora, chiedeva il risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti a seguito di un investimento, mentre stava attraversando la strada, da parte di un motociclo il cui conducente "procedeva a velocità sostenuta senza avvedersi della presenza del pedone".
La prova testimoniale
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Escussi i testimoni citati dall'attrice, questi ultimi nulla hanno saputo riferire "circa la reale dinamica del sinistro, circa la velocità del veicolo investitore e circa la condotta del pedone", avendo chiaramente dichiarato di non aver visto il "momento dell'impatto", ma di essersi girati dopo l'urto.
Differente, invece, l'esito della prova testimoniale del teste di parte convenuta che, trovandosi a poca distanza dal mezzo investitore, ha ben rappresentato quanto accaduto.
Lo stesso, invero, ha dettagliatamente riferito che l'attrice "non stava attraversando sulle strisce pedonali" e aveva una "andatura veloce".
Il conducente del motociclo, invece, procedeva ad una "velocità moderata" e "frenava" immediatamente per scongiurare l'impatto.
La decisione del giudice
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Nel rilevare come il "conducente di un veicolo per andare esente da responsabilità è tenuto a dimostrare di avere rispettato il codice della strada […] e di avere fatto di tutto per evitare il pedone […]", il Giudice, alla luce delle prove orali espletate, ha ritenuto che il "conducente della moto ha fornito prova della sua diligente condotta di guida" e della "condotta assolutamente imprevedibile e imprudente del pedone" ed ha, per l'effetto, rigettato la richiesta risarcitoria attorea.
La prospettazione dei fatti così come narrata nell'atto introduttivo, infatti, "non è stata confermata dai testi", ma è stata anzi "smentita" dal teste di controparte, risultando, pertanto, la domanda attorea sfornita di prova ex art. 2697 c.c. nonché di qualsivoglia elemento utile ai fini della valutazione della sussistenza di un "eventuale concorso di colpa del conducente ex art. 1227 c.c.".
Avv. Diego Ferraro e Avv. Sonia Coppola del Foro di Palermo
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Scarica pdf Tribunale Palermo n. 3986/2024