Riduzione di ipoteca in pendenza del giudizio d'appello: il caso
Con ordinanza del 17.07.2024 (sotto allegata), il Tribunale di Cassino ha accolto il ricorso d'urgenza intentato, ex art. 700 c.p.c., da una coppia di coniugi, che, perdurante il vincolo ipotecario apposto da un istituto di credito, non riusciva più a sostenere le ingenti spese necessarie alla somministrazione della terapia salvavita di uno di loro.
La Banca - che aveva iscritto ipoteca su tutti i beni immobili del presunto debitore, per un valore 8 volte superiore all'originario credito - aveva proposto appello avverso la sentenza di primo grado che aveva sensibilmente ridotto il valore del decreto ingiuntivo in virtù del quale era stata effettuata l'iscrizione ipotecaria.
In tal modo, l'istituto di credito aveva precluso il passaggio in giudicato della sentenza di accertamento negativo del credito, perpetuando gli effetti della sproporzionata iscrizione ipotecaria.
Tuttavia, la patologia della consorte dell'asserito debitore progrediva nelle more della vicenda processuale, sino a richiedere l'indispensabile somministrazione di sedute terapeutiche salvavita, implicanti ingenti spese che la coppia, in pendenza di ipoteca, non poteva più sostenere.
Da lì l'iniziativa dei ricorrenti di agire d'urgenza, in pendenza del giudizio di appello, onde ottenere la riduzione di ipoteca, preordinata a poter utilmente disporre dei beni ipotecati, liberi da vincoli, al fine di trarne le sostanze per pagare le predette onerose cure salvavita.
La decisione del Tribunale
Il Tribunale di Cassino, adito ex art. 700 c.p.c., accertata in via istruttoria l'esposizione a pericolo imminente e irreparabile alla persona, accoglieva la domanda di riduzione ipotecaria, statuendo il principio di diritto secondo cui, "l'azione prefigurata dall'art. 700 c.p.c. può essere utilizzata per ottenere la riduzione immediata dell'ipoteca giudiziale indipendentemente dal passaggio in giudicato del provvedimento dell'autorità chiamata a occuparsene, se i beni assoggettati alla garanzia, ex artt. 2874 c.c. e 2875 c.c., abbiano un valore superiore di un terzo alla cautela da somministrare o la somma stabilita dal creditore ecceda di un quinto quella dovuta".
Differentemente, invece, il Giudice della cautela ha evidenziato che la cancellazione, dando luogo all'estinzione dell'ipoteca, ai sensi dell'art. 2878 c.c., deve essere ordinata, necessariamente ed esclusivamente, in forza di provvedimenti non più emendabili.
Acclarata, dunque, sotto il profilo del fumus boni iuris, l'evidente sproporzione tra la cifra azionata in via monitoria dall'istituto di credito ed il valore degli immobili ipotecati e, nel contempo, la sussistenza del periculum grave ed irreparabile ad un diritto - alla salute - costituzionalmente tutelato ex art. 32, il Giudice, in accoglimento del ricorso ex art. 700 c.p.c., ha ordinato alla Banca di prestare il consenso alla riduzione immediata di ipoteca.
Secondo l'orientamento (Trib. Bologna 29/7/2015) ritenuto preferibile dal Tribunale, l'ordine cautelare deve essere impartito al creditore ipotecario, tenuto a prestare il proprio consenso alla restrizione dell'ipoteca che, nel caso di specie, veniva lasciata su un unico immobile idoneo a garantire, per valore, le contestate pretese creditizie avanzate dalla Banca.
AVV. NELLO VITTORELLI
Professionista in Cassino
Scarica pdf Tribunale di Cassino del 17.07.2024• Foto: Foto di 3D Animation Production Company da Pixabay.com