Dm 93/2017: contrasto con la MID e mancata tutela per certe categorie di strumenti per assente definizione dei controlli

I contrasti con la MID

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Così come già approfondito nell'articolo "Strumenti di misura di tipo elettronico: i limiti dei controlli", in cui sono state illustrate le varie criticità emerse dalla formulazione del D.M. 93/2017, preme un'ulteriore precisazione.

L'art. 1, comma 2 del citato D.M. 93/2017, così dispone: "Resta ferma l'esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166".

La direttiva MID, ovvero la direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 è stata recepita con D.Lgs. 2 febbraio 2007, n. 22, entrato in vigore il 18 marzo 2007. In piena vigenza della direttiva in questione, il Governo con D.L. 25.9.2009, n. 135, convertito con legge 20.11.2009 n. 166, sancisce che a "al fine di semplificare gli scambi sul mercato nazionale ed internazionale del gas naturale", i sistemi di misura del gas non sono soggetti all'applicazione della normativa di metrologia legale: in ciò però vengono poste le premesse giuridiche per il promovimento dell'ennesima procedura d'infrazione comunitaria.

E' altresì noto che la direttiva 2004/22/CE - o MID - è stata novellata dalla direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014, avente ad oggetto aggiunte e lievi modificazioni alla direttiva 2004/22/CE: tutte aventi ad oggetto l'armonizzazione delle legislazioni degli Stati membri relative all'utilizzo degli strumenti di misura relativamente a funzioni di misura, ove lo ritengano giustificato, per motivi di interesse pubblico, sanità pubblica, sicurezza pubblica, ordine pubblico, protezione dell'ambiente, tutela dei consumatori, imposizione di tasse e di diritti e lealtà delle transazioni commerciali.

All'allegato IV, avente ad oggetto i CONTATORI DEL GAS E DISPOSITIVI DI CONVERSIONE DEL VOLUME (MI-002) sono appunto previsti i Contatori del gas qualora utilizzati per scopi di misura legali.

Orbene, pur a voler concedere efficacia alla legge 20.11.2009, n. 166 che aveva sancito (illegittimamente) la sottrazione agli obblighi metrologici a siffatta categoria di strumenti di misura, la direttiva 2014/32/UE li aveva pertanto reintrodotti al suo Allegato IV. Per il principio giuridico della successione delle leggi nel tempo, la più "recente" abroga implicitamente leggi e/o disposizioni di legge entrate in vigore in precedenza e con essa contrastanti: ovvero la legge 20.11.2009, n. 166 deve intendersi abrogata.

La qual cosa invece è stata completamente ignorata: tant'è che con il D.M. 93/2017, è stato egualmente disposto che: "Resta ferma l'esclusione dei sistemi di misura di cui all'articolo 7, comma 1, del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135, convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166": pertanto in violazione dei principi generali dell'ordinamento, con un mero D.M., il 93/2017 del Mi.S.E., si decreta contro la disposizione prevista nella direttiva 2014/32/UE.

Chapeau.

Sfruttamento errori a favore di una "parte"

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Per dovere di conoscenza del lettore, è d'obbligo esplicitare un'altra questione fondamentale e di delicatissima ricaduta sul sistema dei Consumatori, Utenti ed Imprese.

Tra le varie direttive emanate in materia di strumenti di misura, ovvero tra la più volte citata direttiva 2004/22/CE del 31 marzo 2004 e la direttiva 2014/32/UE del 26 febbraio 2014: entrambe del Parlamento europeo e del Consiglio, è stata altresì licenziata la Direttiva 2009/137/CE della COMMISSIONE del 10 novembre 2009 che modifica la direttiva 2004/22/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa agli strumenti di misura per quanto riguarda lo sfruttamento degli errori massimi tollerati di cui agli allegati specifici relativi agli strumenti da MI-001 a MI-005.

In via preliminare è doveroso subito premettere che, ai fini dell'efficacia, le direttive del Parlamento europeo e del Consiglio, acquistano esecutività ed efficacia nei Paesi Membri, a mezzo dell'emanazione di adeguati atti legislativi che sono, D.P.R. o D. Lgs.vi: le direttive della Commissione sono immediatamente efficaci.

In buona sostanza, la Commissione europea, si era resa conto di farsi carico di dovere impedire che gli errori di cui sono affetti tutti gli strumenti di misura, segnatamente quelli utilizzati per l'erogazione dei servizi forniti da imprese di pubblica utilità: ovvero quelli dettagliati negli Allegati da MI-001 a M005, non favorissero sistematicamente una Parte della transazione svolta appunto con tali strumenti.

Pertanto la direttiva ha così disposto: per tutti gli strumenti di cui agli Allegati da MI-001 a MI-005, Il contatore non deve sfruttare l'errore massimo tollerato o favorire sistematicamente una delle parti.

In concreto, la Commissione all'art.2 della suaccennata direttiva così dispose: Gli Stati membri adottano e pubblicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative necessarie per conformarsi alla presente direttiva anteriormente al 1o dicembre 2010. Essi comunicano immediatamente alla Commissione il testo di tali disposizioni. Non ho notizia di come il ns. Paese abbia adottato gli atti conseguenti allo scopo di rendere efficaci le suddette disposizioni emanate dalla Commissione.

Ma tant'è.

Mancata definizione dei controlli

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E qui, da ultimo, duole rimarcare la mancata definizione dei controlli previsti, in teoria, dalle disposizioni del più volte citato D.M. 93/2017, ma non ancora pubblicati.

Mentre nell'allegato IV al D.M. in parola è fissata la periodicità della verificazione degli strumenti in servizio (art.4, comma 3) fissando per ogni tipo di strumento, la periodicità, in anni, entro i quali devono essere sottoposti alla Verificazione Periodica da parte dei Laboratori accreditati, vi è una situazione da vero e proprio "Far West", che si va di seguito ad elencare.

In buona sostanza, a distanza di quasi 20 anni da quando è entrata in vigore la direttiva 2004/22/CE e s.m.i., per circa il 50% delle categorie degli strumenti compendiati, non sono state emanate le procedure per l'esecuzione della Verificazione Periodica.

Si lascia alla sensibilità del lettore, ritrarne le relative considerazioni e valutazioni.

Stiamo parlando di beni giuridici di natura patrimoniale, della scurezza, della salute e dell'ordine pubblico tutelati da direttive comunitarie cui l'Italia ha dato attuazione recependole solo formalmente: se non addirittura violate.

Cav. Claudio Capozza


Foto: Foto di Bruno da Pixabay.com
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