La Corte ha ritenuto, una volta di più, che "il requisito della pregressa e protratta residenza sul territorio regionale, così come quello della pregressa e protratta attività lavorativa, pone un ostacolo al soddisfacimento del diritto all'abitazione che deve invece fondarsi sulla situazione di bisogno o di disagio, rispetto alla quale la durata della permanenza pregressa nel territorio regionale non presenta alcun collegamento logico".
Si tratta, infatti, a dire della Consulta, "di requisiti che, proprio perché sganciati da ogni valutazione su tale stato di bisogno, sono incompatibili con il concetto stesso di servizio sociale, inteso quale servizio destinato prioritariamente ai soggetti economicamente deboli. Né requisiti del genere valgono a indicare una prospettiva di radicamento sul territorio regionale".
Il giudice delle leggi ha pertanto riscontrato che la disposizione piemontese viola l'art. 3 Cost. sotto un triplice profilo: "per intrinseca irragionevolezza, perché prevede requisiti del tutto non correlati con la funzione propria dell'edilizia sociale; perché determina una ingiustificata diversità di trattamento tra persone che si trovano nelle medesime condizioni di fragilità; e perché tradisce il dovere della Repubblica di rimuovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limitando di fatto la libertà e l'eguaglianza dei cittadini, impediscono il pieno sviluppo della persona umana".
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