Il Tribunale di Brindisi accoglie l'opposizione e, per l'effetto, dichiara nullo ed inefficace l'atto di pignoramento, così bloccando la procedura di vendita dell'immobile

Il Tribunale di Brindisi con la sentenza n. 1192/2024, in persona del Giudice Sales, accoglie l'opposizione all'esecuzione proposta dai mutuatari con l'avv. V. Vitale e, per l'effetto, dichiara nullo ed inefficace l'atto di pignoramento immobiliare notificato il 10.04.2019. Il giudicante ha ritenuto che il mutuo fondiario non è idoneo ad integrare un titolo esecutivo quando dagli accordi contenuti in tale atto pubblico emerge che la somma mutuata, effettivamente ricevuta dalla società mutuataria, era stata da quest'ultima nuovamente trasferita alla banca mutuante, mediante il suo deposito su un conto corrente vincolato presso la stessa.

Rileva il Tribunale di Brindisi in proposito: "Non vi è dubbio che, fino al momento dell'effettivo 'svincolo' delle somme depositate sul conto infruttifero presso la banca mutuante, non potrebbe dirsi esistente alcuna obbligazione restitutoria in capo al mutuatario, in quanto: a) le somme date a mutuo, dopo il perfezionamento del relativo contratto, erano tornate immediatamente (ossia contestualmente) ed integralmente nella disponibilità della banca mutuante; b) il mutuatario ne perdeva dunque immediatamente l'effettiva disponibilità, per averle trasferite in deposito alla banca mutuante; c) ai fini dell'effettiva disponibilità della somma oggetto di finanziamento, da parte del mutuatario era necessario un successivo formale 'atto di svincolo' contemplato dall'art. 2 del rogito del 18.10.2005; d) solo a seguito di tale effettivo 'svincolo' sarebbe insorto in capo alla mutuataria l'obbligo restitutorio in favore della mutuante costituente titolo ad executivis".

Ne consegue che "in assenza di specifica allegazione dell'effettivo 'svincolo' ex art. 2 del contratto di mutuo del 18.10.2006" a mezzo di atto pubblico, o quantomeno di scrittura privata autenticata attestante lo svincolo, deve ritenersi non sussistere il presupposto di cui all'art. 474 c.p.c., con conseguente, "illegittimità ed inefficacia dell'atto di precetto notificato all'opponente e del successivo atto di pignoramento immobiliare del 10.04.2019 con cui veniva introdotta la procedura esecutiva immobiliare".

Il Tribunale di Brindisi aderisce dunque ai principi affermati da Cass. n. 12007/2024 che ritiene che fino al momento dell'effettivo "svincolo" delle somme depositate sul conto infruttifero presso la banca mutuante, la società mutuataria non ha alcun obbligo restitutorio in quanto non ne ha più la disponibilità, per averle trasferite alla banca mutuante.

E poiché lo "svincolo" della somma depositata non emerge direttamente dall'atto pubblico, il contratto non è da solo sufficiente a costituire titolo esecutivo ai sensi dell'art. 474 c.p.c. [in mancanza di un atto integrativo che attesti l'effettivo svincolo della somma mutuata in favore della società mutuata-ria, dotato anch'esso della necessaria forma richiesta (atto pubblico o scrittura privata autenticata)]. Solo in seguito a quest'ultimo atto risorge, in capo al mutuante, l'obbligazione di restituzione della somma "svincolata".

Naturalmente, se il contratto di mutuo non costituisce valido titolo per l'esecuzione forzata il precetto e il pignoramento fondati su tale contratto sono nulli e il Giudice, cosi come ha fatto il Tribunale di Brindisi, deve ordinare al Conservatore dei Registri Immobiliari dell'Agenzia del Territorio della Provincia di competenza la cancellazione del pignoramento.


Avv. Vincenzo Vitale e Avv. Silvia Vitale

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