Il tribunale di Piacenza ha affermato che non spetta l'assegno divorzile in caso di mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del coniuge richiedente


Niente assegno divorzile in caso di mancato assolvimento dell'onere della prova da parte del coniuge richiedente. Lo ha stabilito il tribunale di Piacenza con sentenza del 4 giugno 2024.

Per il tribunale, va respinta la richiesta di un assegno divorzile in capo ad un coniuge, ove il richiedente non sia in grado di provare:

  • quali fossero le condizioni economico-patrimoniali di ciascuno dei coniugi;
  • se lo squilibrio rilevante eventualmente accertato fosse riconducibile alle "scelte di conduzione della vita familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio, con il sacrificio delle aspettative professionali e reddituali di una delle parti in funzione di un ruolo trainante endofamiliare", tenendo conto del fattore relativo alla durata del matrimonio, nonché dell'età del richiedente;
  • se l'eventuale squilibrio economico rilevante, causalmente connesso a scelte e sacrifici fatti in costanza di convivenza nell'interesse della famiglia, potesse essere superato mediante "il recupero o il consolidamento della propria attività professionale in rapporto all'età del richiedente e alle concrete possibilità offerte dal mercato del lavoro" o se, invece, si tratti di squilibrio "irreversibile", dovendo l'istante provare di non essere in grado di superare lo squilibrio.

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