"In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per 'non scusabile e rilevante trascuratezza' (art. 26 cdf), non partecipi all'udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista" ha precisato il CNF.
Inoltre, "con particolare riferimento alla prescrizione dell'azione disciplinare, l'illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente".
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