Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che l'omessa partecipazione all'udienza costituisce illecito deontologico istantaneo


"L'omessa partecipazione all'udienza costituisce illecito deontologico istantaneo". Lo ha chiarito il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 124/2024 (sotto allegata) pubblicata il 9 luglio scorso sul sito del Codice deontologico.


"In difetto di un legittimo impedimento, ovvero di una comprovata strategia difensiva concordata con il cliente (con relativo onere probatorio a carico di chi intenda addurla), pone in essere un comportamento deontologicamente rilevante il difensore che, per 'non scusabile e rilevante trascuratezza' (art. 26 cdf), non partecipi all'udienza né nomini un proprio sostituto processuale o di udienza, a nulla rilevando, peraltro, l'eventuale assenza di concrete conseguenze negative o addirittura la presenza di vantaggi per il proprio assistito giacché ciò non varrebbe a privare di disvalore il comportamento negligente del professionista" ha precisato il CNF.


Inoltre, "con particolare riferimento alla prescrizione dell'azione disciplinare, l'illecito deontologico in parola ha natura istantanea e non permanente".



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Foto: 123rf.com
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