E' vietata l'applicazione dell'anatocismo a far data dal 1° gennaio 2014 a prescindere dall'adozione della delibera CICR


La Suprema Corte di Cassazione, con la sentenza Cass. civ., Sez. I, Sent. 30/07/2024, n. 21344, ha fissato il principio per cui " l'art. 120, comma 2, t.u.b., come sostituito dall'art. 1, comma 628, L. n. 147 del 2013, fa divieto di applicazione dell'anatocismo a far data dal 1 dicembre 2014 e tale prescrizione è da ritenersi operante indipendentemente dall'adozione, da parte del CICR, della delibera, prevista da tale norma, circa le modalità e i criteri per la produzione di interessi nelle operazioni poste in essere nell'esercizio dell'attività bancaria".

Sulla base di tale principio, per tutti i contratti di conto corrente, qualsiasi forma di capitalizzazione degli interessi passivi (cioè di interessi che generano ulteriori interessi) è illegittima e ogni correntista ha diritto di richiedere la restituzione di tali interessi anatocistici e quindi di ottenere il ricalcolo del saldo del proprio conto corrente, eliminando ogni addebito di interessi sugli interessi maturati dopo il 1° gennaio 2014.

Per la Cassazione il citato art. 120 tub, introdotto dalla L. n. 147 del 2013, vieta in radice l'applicazione dell'anatocismo in quanto:

  • mentre nella precedente formulazione dell'art. 120 t.u.b., comma 2, introdotto dall'art. 25 del D.Lgs. n. 342/1999, era previsto che il CICR (Comitato Interministeriale per il Credito ed il Risparmio) stabilisse modalità e criteri per "la produzione di interessi sugli interessi" maturati nelle operazioni eseguite nell'esercizio dell'attività bancaria, la L. n. 147 del 2013, con il quale è stato introdotto il nuovo secondo comma dell'art.120, ha previsto che il CICR fissasse modalità e criteri "per la produzione di interessi" sulle dette operazioni. La norma del 2013 non contiene più, dunque, l'esplicito riferimento agli interessi anatocistici;
  • nella versione del 2013, alla successiva lettera b) del secondo comma dell'art. 120, è precisato, che il CICR debba comunque prevedere che "gli interessi periodicamente capitalizzati non possano produrre interessi ulteriori che, nelle successive operazioni di capitalizzazione, sono calcolati esclusivamente sulla sorte capitale". Benché il riferimento improprio agli "interessi periodicamente capitalizzati" (anziché a quelli contabilizzati) sembrerebbe presumere l'applicazione, agli interessi stessi, di ulteriori interessi, la precisa indicazione nella norma che gli interessi vanno calcolati sulla sola "sorte capitale", esclude una diversa interpretazione e deve ritenersi che la norma vieta senz'altro l'anatocismo;
  • dalla documentazione dei lavori parlamentari (la proposta di legge n. 1661 della XVII legislatura) risulta che il testo normativo in esame venne illustrato muovendo dalla presa d'atto della capitalizzazione degli interessi da parte delle banche, dando conto dell'intendimento di "mettere la parola fine" a tale fenomeno, attraverso cui gli interessi capitalizzati in un dato periodo producono a loro volta interessi nei periodi successivi;
  • d'altra parte, anche la successiva modifica dell'art. 120, comma 2, quella introdotta dalla L. n. 49 del 2016, di conversione del D.L. n. 18 dello stesso anno, ha stabilito,questa volta più chiaramente, che gli interessi debitori maturati "non possono produrre interessi ulteriori" e vanno "calcolati esclusivamente sulla sorte capitale".

La Suprema Corte ha pure escluso che le banche potessero continuare a capitalizzare interessi in conformità alla precedente disciplina (delib. CICR del 9 febbraio 2000); tale pratica, per effetto della modifica dell'art. 120 TUB, non poteva trovare attuazione, e ciò indipendentemente dall'intervento delle nuove disposizioni attuative che il CICR era incaricato di emanare.

In sintesi, non può esservi alcun dubbio che, attraverso l' art. 120, comma 2, del TUB nella formulazione in esame, discostandosi dalla precedente formulazione, il legislatore intese eliminare nei rapporti tra banche e clienti ogni forma di produzione di interessi sugli interessi.

Ne consegue che il diritto alla restituzione degli interessi pagati indebitamente riguarda tutti i correntisti considerato che tutte le banche hanno continuato a capitalizzare gli interessi passivi trimestralmente in violazione della legge.


Avv. Silvia Vitale - Avv. Vincenzo Vitale

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