Le Sezioni Unite della Cassazione hanno espresso un importante principio di diritto in tema di concorso nel reato di cessione di stupefacenti

Art. 73 comma 5 TU stupefacenti

[Torna su]

L'articolo 73 comma 5 T.U. stupefacenti, a seguito della novella legislativa del 2013, è stato trasformato in ipotesi autonoma di reato. L'ipotesi di specie disciplina il fatto di lieve entità, il passaggio da circostanza attenuante ad ipotesi autonoma di reato non ha inciso però sui caratteri costitutivi della fattispecie concreta. Pertanto il fatto di lieve entità sussiste nelle ipotesi di minima offensività penale della condotta, deducibile sia dal dato quantitativo e qualitativo, sia dagli altri parametri richiamati dalla norma incriminatrice (ovvero mezzi, modalità, circostanze dell'azione). Dunque, ad oggi, la fattispecie astratta contemplata dalla norma in commento non costituisce più un ipotesi circostanziale.

Ipotesi autonoma di reato: quali conseguenze

[Torna su]

Se prima della riforma legislativa, era pacifico riconoscere la circostanza attenuante del fatto lieve solo ad alcuni dei concorrenti nel medesimo reato, poiché le attenuanti possono avere riconoscimento differenziato tra coimputati a seconda della specifica posizione personale, la nuova natura dell'ipotesi de qua quale fattispecie autonoma ha, conseguentemente, portato dottrina e giurisprudenza a interrogarsi sulla possibilità, in caso di concorso di persone nel medesimo reato, che il fatto possa essere ritenuto lieve soltanto nei confronti di alcuni concorrenti.

Sezioni Unite: medesimo fatto ascritto a diversi imputati suscettibile di più qualificazioni giuridiche

[Torna su]

Gli Ermellini, nella recentissima pronuncia, a Sezioni Unite (sentenza n. 27727/2024), hanno concluso che se all'esito di una valutazione complessiva del fatto, dovesse emergere che le condotte di alcuni compartecipi hanno un diverso grado di disvalore soggettivo e oggettivo, ovvero il contributo di uno di essi si riveli per mezzi, modalità e/o altre circostanze di un livello di offensività più tenue possa essere riconosciuta la possibilità di una diversa qualificazione giuridica delle condotte dei concorrenti. Si specifica che ciò sarà possibile solo quando il medesimo fatto,ascritto a piu imputati, può essere contestualmente suscettibile di qualificazioni giuridiche diverse perchè, appunto, le condotte di alcuni di essi presentano un diverso grado di disvalore oggettivo e soggettivo. Di base, l'ipotesi e' quella di una medesima condotta tipica a carico dei concorrenti però il contributo fornito da uno dei coimputati si caratterizza per mezzi, modalità e/o altre circostanze rivelatore di un minor grado di offensività, e per lui quindi che interverrà la derubricazione del fatto nell'ipotesi lieve di cui all'art 73 co 5 T.U stup.

Le Sezioni Unite esprimono quindi il seguente principio di diritto: "In tema di concorso di persone nel reato di cessione di sostanze stupefacenti il medesimo fatto storico può configurare, in presenza dei diversi presupposti, nei confronti di un concorrente, il reato di cui all'art 73 comma 1 ovvero comma 4 del dPR 309/1990 e nei confronti di altro concorrente il reato di cui all'art 73 comma 5 del medesimo DPR".


Antonia De santis



Foto: 123rf.com
Altri articoli che potrebbero interessarti:
In evidenza oggi: