Il Consiglio Nazionale Forense chiarisce che la sanzione è attendibile per l'avvocato che dimostri pentimento e ammetta la propria responsabilità

"L'ammissione della propria responsabilità da parte dell'incolpato può essere valorizzata nell'ambito del complessivo giudizio relativo alla sua personalità ai fini della determinazione della giusta sanzione in senso più mite; attenuazione che invece deve escludersi ove, per converso, l'incolpato non mostri alcuna resipiscenza". Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 132/2024 (sotto allegata), pubblicata il 7 agosto sul sito del Codice deontologico.

Chiamato a decidere sul ricorso di un avvocato avverso la sentenza del CDD di Bologna con cui era stata inflitta la sanzione disciplinare della sospensione dall'esercizio della professione per la durata di anni uno, il CNF ha in ogni caso deciso di ridurre la sanzione comminata in mesi due.

Scarica pdf CNF n. 132/2024

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