I chiarimenti del ministero della Giustizia tramite il canale Filo Diretto in risposta al quesito posto dalla Cassazione


Via Arenula risponde al quesito formulato dalla Cassazione volto a chiarire "se nelle cause di lavoro e previdenza, per le quali sussiste una esenzione dal pagamento del contributo unificato secondo un determinato criterio reddituale (il reddito deve essere inferiore al triplo di quello previsto per l'ammissione al patrocinio a carico dello Stato -artt. 9, comma 1-bis e 76 del d.P.R. n. 115 del 2002), eventuali mutamenti "in peius" delle condizioni economiche del ricorrente, intervenuti nel corso del procedimento, siano rilevanti agli effetti dell'art. 13, comma 1-quater, del medesimo testo unico sulle spese di giustizia".

Richiamando la normativa in materia, il ministero, con il provvedimento del 27 luglio 2024, pubblicato sul canale Filo Diretto, chiarisce definitivamente i dubbi rispondendo nei seguenti termini:

"Nelle cause di lavoro, previdenza, assistenza obbligatoria e pubblico impiego, ai fini del recupero del contributo unificato previsto dall'art. 13, comma 1-qualer, d.P.R. 115/2002, occorre fare riferimento alla debenza del contributo unificato al momento dell'iscrizione a ruolo della causa. Di conseguenza, laddove sia stato pagato (o fosse comunque dovuto) il contributo iniziale per l'iscrizione a ruolo, si dovrà attivare la procedura di recupero del doppio contributo, quando l'impugnazione sia stata respinta o dichiarata improcedibile o inammissibile; diversamente, se al momento dell'iscrizione a ruolo l'impugnante avesse beneficiato dell'esenzione, non si potrà dar corso al recupero del doppio contributo previsto dal citato art. 13, comma 1-quater del d.P.R. n. 115 del 2002".


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