Integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice, come ora espressamente previsto dalla riforma Cartabia. Lo ha chiarito la seconda sezione penale della Cassazione, con la sentenza n. 31832/2024 (sotto allegata).
Nella vicenda, la Corte d'Appello di Napoli riformava quoad poenam la decisione del Tribunale di Torre Annunziata che aveva riconosciuto l'imputata colpevole del delitto di truffa, determinando il trattamento sanzionatorio in mesi cinque, giorni dieci di reclusione ed euro 400,00 di multa.
La donna proponeva ricorso per Cassazione deducendo violazione di legge e vizio della motivazione in relazione all'art. 152 cod.proc.pen., come modificato dal d.lgs n. 150/22, avendo la Corte di merito omesso di dichiarare l'improcedibilità dell'azione per remissione tacita della querela in presenza di fatti incompatibili con la volontà di persistere nell'istanza punitiva da parte della p.o.
Per gli Ermellini, però, le doglianze sono manifestamente infondate. Nel giudizio di primo grado, infatti, il querelante non è stato citato in qualità di teste, avendo le parti consentito all'acquisizione dell'istanza punitiva: difettando il presupposto della rituale citazione e della mancata comparizione in assenza di giustificato motivo non risulta, dunque, applicabile l'art. 152, comma 3 n. 1, c.p.p. nella formulazione introdotta dal D. Lgs n. 150/22.
Infatti, affermano dal Palazzaccio, "secondo la consolidata interpretazione di questa Corte, recepita dal legislatore della novella, integra remissione tacita di querela la mancata comparizione alla udienza dibattimentale del querelante, previamente ed espressamente avvertito dal giudice che l'eventuale sua assenza sarà interpretata come fatto incompatibile con la volontà di persistere nella querela (cfr., ex multis, Sez. U, n. 31668 del 23/06/2016).
Quanto alla mancata costituzione di parte civile, chiarisce infine la Corte, "la dichiarazione del querelante di non costituirsi parte civile non rappresenta di per sé indice della mancanza di volontà di querelare, in quanto la querela riguarda la volontà di perseguire penalmente un soggetto, mentre la costituzione di parte civile attiene all'esercizio dell'azione civile avente a oggetto la pretesa risarcitoria (cfr., tra le tante, Sez. 5, n. 16412 del 21/02/2024).
Da qui l'inammissibilità del ricorso.
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