Per la Cassazione, l'invio via pec si considera efficace in base alla data di ricezione entro le 24 ore della scadenza


Ai fini del deposito dell'impugnazione via pec, l'invio si considera efficace in base alla data di ricezione entro le 24 ore della scadenza e non rileva che l'ufficio giudiziario sia chiuso. E' quanto chiarito dalla seconda sezione penale della Cassazione con sentenza n. 28067/2024 (sotto allegata).

Allo stato, premettono i giudici fino quando non diventeranno concretamente operative le nuove disposizioni del processo penale telematico, il deposito telematico degli atti si intende eseguito al momento del rilascio della ricevuta di accettazione da parte dei sistemi ministeriali, secondo le modalità stabilite dal provvedimento. Tale deposito è tempestivo quando è eseguito entro le ore 24 del giorno di scadenza.

Né può, in contrario, esser considerato l'unico arresto in apparente, ma non effettivo, dissenso (Sez. 6, n. 8599 del 2/12/2021, dep. 2022, Rv. 283105, in motiv., sub 5. e 5.2., pag. 5 e ss.), che sembrerebbe valorizzare l'orario di apertura al pubblico dell'ufficio giudiziario.

Il principio che orienta la fattispecie può pertanto essere declinato nei seguenti termini, conclude la Cassazione accogliendo il ricorso e annullando senza rinvio la sentenza impugnata: "L'estensione oraria (ore 24.00) del termine utile per proporre impugnazione per via telematica spiega effetti in relazione all'attività ricettiva dell'amministrazione; mentre ai fini dell'avvio delle attività che l'amministrazione deve compiere entro un dato termine perentorio, per effetto della tempestiva presentazione dell'istanza, non può che tenersi conto della conoscenza effettiva dell'atto che innesca li procedimento e, dunque, dell'orario di apertura al pubblico dell'ufficio".

Scarica pdf Cass. n. 28067/2024

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