Va inibito l'uso del fornellino e anche della tv per il detenuto 'pericoloso'. Così la prima sezione penale della Cassazione, con sentenza n. 33241/2024 (sotto allegata), pronunciandosi sul ricorso del procuratore generale che chiedeva l'annullamento dell'ordinanza con cui il tribunale di sorveglianza di Sassari aveva consentito a un detenuto l'utilizzo del fornello e della televisione nonostante fosse sottoposto a sorveglianza particolare ai sensi dell'art. 14-bis legge 26 luglio 1975, n. 354 (Ord. pen.), per sei mesi per aver, insieme ad altri detenuti, insultato, minacciato e aggredito appartenenti alla polizia penitenziaria.
Per gli Ermellini, il procuratore ha ragione, poiché, premettono, "l'art. 14-bis Ord. pen. stabilisce che possono essere sottoposti a regime di sorveglianza particolare per un periodo non superiore a sei mesi, prorogabile anche più volte in misura non superiore ogni volta a tre mesi, i condannati, gli internati e gli imputati: a) che con i loro comportamenti compromettono la sicurezza ovvero turbano l'ordine negli istituti; b) che con la violenza o minaccia impediscono le attività degli altri detenuti o internati; c) che nella vita penitenziaria si avvalgono dello stato di soggezione degli altri detenuti nei loro confronti.
La norma, spiegano i giudici di piazza Cavour, va correlata con li successivo art. 14-quater Ord. pen. che stabilisce quale debba essere li contenuto del regime di sorveglianza speciale, precisando che le restrizioni applicate devono essere motivate, nonché «strettamente
necessarie per li mantenimento dell'ordine e della sicurezza», e non possono in ogni caso riguardare i diritti e le esigenze del detenuto attinenti le materie elencate nel quarto comma dello stesso art. 14-quater.
Nel caso di specie, il Tribunale di sorveglianza ha ritenuto giustificata l'applicazione del regime in questione, stante l'accertata pericolosità e aggressività del detenuto, ma ha valutato come non giustificata la privazione da parte del DAP del televisore e del
fornellino, affermando che li divieto del loro utilizzo, non essendo stato specificamente motivato, avrebbe una finalità meramente afflittiva e non funzionale alle esigenze di sicurezza.
Questa motivazione per la S.C. è da considerarsi illogica e contraddittoria. "L'ordinanza stessa, nel descrivere la condotta oppositiva tenuta dal detenuto e legittimante li regime restrittivo applicatogli, evidenzia la sua aggressività, precisando anche che essa non è dipendente esclusivamente dalle sue problematiche psichiche, ma che l'episodio violento, il quale ha dato luogo alla ritenuta 'giustificata' sanzione disciplinare di 15 giorni di esclusione dall'attività in comune, è da considerarsi 'di rilevante gravità e denota una oggettiva pericolosità del detenuto in termine di sicurezza all'interno dell'istituto di detenzione' ed appare come 'un gesto meditato
e coordinato con altri detenuti e volto a sovvertire il regolare svolgersi della vita carceraria'.
A fronte di tali rilievi, il ricorso va accolto e l'ordinanza annullata, quindi il detenuto può rinuncia al fornellino e al televisore alla stregua della loro evidente possibilità di utilizzo improprio e pericoloso.
Scarica pdf Cass. n. 33241/2024