Diritto alla pensione ed incumulabilità della stessa ex art. 14, c. 3, D.L. 4/2019 con redditi da lavoro dipendente o autonomo

Il Tribunale di Ancona, sezione lavoro, con sentenza n. 370/2024 emessa e pubblicata il 31.07.2024 (sotto allegata), ha accolto il ricorso depositato, a difesa del pensionato, dagli Avvocati Savina Caproni e Francesca Di Cesare, dichiarando l'illegittimità della richiesta di INPS di restituzione dei ratei pensionistici erogati nell'anno 2022.

Il fatto origina, in particolare, da un inattendibile verbale dell'Ispettorato del Lavoro di Siena presso un cantiere limitrofo in cui veniva erroneamente accertata la sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato tra il pensionato e la ditta che si trovava in detto cantiere.

Tale accertamento veniva poi trasmesso all'INPS con la conseguenza dell'errata applicazione, nei confronti del pensionato, dell'art. 14, c. 3, del DL. 4/2019 e che prevede, nello specifico, l'incumulabilità della pensione con redditi da lavoro dipendente o autonomo.

Ebbene, nel corso del processo, l'INPS non ha adeguatamente provato la sussistenza del vincolo di subordinazione né, tantomeno, dei cosiddetti indici della subordinazione, a differenza del ricorrente-pensionato che, invece, ha allegato elementi e prove a sostegno della sua titolarità del diritto pensionistico (quota 100).

Il citato Tribunale, inoltre, in punto di onus probandi, ha affermato a chiare lettere che: "al fine di poter agire per la ripetizione di quanto erogato, grava sull'INPS, ex art. 2697 c.c., la prova dell'indebito, ossia della sussistenza di una condizione ostativa alla erogazione della pensione di cui il ricorrente era beneficiario. Tale condizione ostativa secondo quanto risulta dal verbale ispettivo e dalla memoria di costituzione dell'Istituto consiste nella sussistenza di un rapporto di lavoro dipendente" (cfr. sent. 370/2024, 31/07/2024, Tribunale Ancona, sez. lavoro).

Stante l'insussistenza di un rapporto di lavoro subordinato (bensì di un mero rapporto di lavoro autonomo compatibile con la pensione quota 100), come accertato dal Tribunale di Ancona, sezione lavoro, il quale, in accoglimento del presentato ricorso, ha dichiarato illegittima la pretesa di ripetizione dell'INPS relativa alla somma di euro 25.804,35 percepita dal ricorrente a titolo di pensione quota 100 per l'anno 2022.

Tale pronuncia risulta, quindi, di notevole importanza poichè ha consentito al pensionato di trarre in salvo la propria pensione così interrompendo l'azione di ripetizione di indebito previdenziale già avviata da INPS per euro 25.804,35.

L'INPS è stata condannata al pagamento delle spese processuali.

Scarica pdf Trib. Ancona n. 370/2024

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