In vigore dal 19 luglio 2024, il nuovo regolamento CNF recante le modalità di esercizio dei poteri ispettivi di cui alla legge professionale forense

In vigore dal 19 luglio 2024, il regolamento n. 2/2024 del CNF, recante "le modalità di esercizio dei poteri ispettivi di cui all'art. 63 della legge n. 247/2012 sulla nuova disciplina dell'ordinamento della professione forense".
All'art. 1 è enunciato l'ambito di applicazione oggettivo, secondo cui il CNF esercita i poteri ispettivi nei confronti dei Consigli Distrettuali di Disciplina. che hanno ad oggetto l'attività disciplinare svolta dai Consigli Distrettuali di Disciplina nell'osservanza del Regolamento 21 febbraio 2014, n. 2 "Procedimento disciplinare".

Nello specifico, dispone il regolamento che, "il Consigliere Segretario del Consiglio Nazionale Forense, ricevuta la richiesta di intervento ispettivo, provvede a richiedere chiarimenti al Consiglio Distrettuale di Disciplina destinatario della richiesta assegnando un termine di 10 giorni per presentare i richiesti chiarimenti.

Decorso il termine assegnato, il Consigliere propone al Presidente del Consiglio medesimo l'inserimento del relativo punto all'ordine del giorno della prima seduta amministrativa utile. Il Presidente, a rotazione, designerà il relatore tra i Consiglieri nazionali che non siano espressione del Distretto ove ha sede il Consiglio di Disciplina o che non evidenzino ulteriori ragioni di incompatibilità.

Il Consiglio Nazionale Forense, con l'astensione del Consigliere nazionale relatore che formula la proposta in merito alla richiesta di intervento ispettivo, adotta provvedimento motivato con cui può alternativamente:

a) disporre il non luogo a provvedere per infondatezza, in fatto e/o in diritto, dei motivi oggetto della richiesta di intervento ispettivo;

b) disporre di richiedere ulteriori chiarimenti al Consiglio Distrettuale di Disciplina destinatario della richiesta di intervento ispettivo.

In tale ultimo caso, il CDD destinatario della richiesta di chiarimenti può controdedurre entro 10 giorni decorrenti dalla comunicazione.

A questo punto, il Consiglio Nazionale Forense, decorso il termine di cui al comma che precede, nella prima seduta amministrativa utile può, in ogni caso, alternativamente: a) disporre il non luogo a provvedere per infondatezza, in fatto e/o in diritto, dei motivi oggetto della richiesta di intervento ispettivo; b) nominare, scegliendoli tra gli avvocati iscritti nell'albo di cui all'art. 22 della legge 247 del 2012, un numero massimo di tre ispettori per il controllo del regolare funzionamento del Consiglio Distrettuale di Disciplina quanto all'esercizio delle sue funzioni in materia disciplinare.

Gli ispettori possono esaminare tutti gli atti, compresi quelli riguardanti i procedimenti archiviati. Entro 30 giorni gli ispettori devono redigere e inviare al CNF motivata relazione formulando, ove ritenuto, osservazioni e proposte. A seguito di quest'ultima, il CNF, può quindi decidere di non provvedere per infondatezza in fatto e/o in diritto oppure disporre la decadenza dei componenti dei Consigli Distrettuali di Disciplina, con astensione dei Consiglieri nazionali che siano stati designati ispettori.

Il procedimento amministrativo deve concludersi, ad ogni modo, entro 180 giorni decorrenti dalla data in cui è stata avanzata la richiesta di intervento ispettivo.


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