L'omessa notificazione dell'avviso per il giudizio d'appello al difensore di fiducia dell'imputato determina nullità d'ordine generale insanabile, a nulla rilevando che la notifica sia stata effettuata al difensore d'ufficio, perchè l'imputato non può essere privato del diritto di affidare la propria difesa alla persona che riscuota la sua fiducia, riconosciuto dall'articolo 6, comma terzo, lett. c), CEDU. Così la Cassazione (sesta sezione penale) con la sentenza n. 35378/2024 (sotto allegata), nel decidere il ricorso di un imputato, avverso la sentenza della Corte d'appello di Napoli, che lo aveva condannato ex artt. 337, 582 e 585 c.p. per aver causato lesioni agli agenti della polizia ferroviaria che lo invitavano a scendere dal treno.
Nel ricorso presentato dal difensore si chiedeva l'annullamento della sentenza, deducendo violazione di legge, perché li decreto di citazione in appello non è stato notificato all'avvocato di fiducia bensì a quello d'ufficio, pur essendo la qualità di difensore di fiducia nota alla sezione della Corte d'Appello di Napoli, la cui cancelleria aveva notificato altri atti relativi al giudizio.
Per gli Ermellini, il ricorso è fondato e ribadendo il principio sopraindicato la sentenza impugnata va annullata affinché si proceda per il giudizio di appello.
Scarica pdf Cass. n. 35378/2024• Foto: 123rf.com