Il CNF chiarisce che nel procedimento disciplinare l'incolpato può farsi assistere da un solo difensore

L'incolpato può farsi assistere da un solo avvocato difensore. Nell'ambito del procedimento disciplinare, l'incolpato che non intenda (e/o non possa) difendersi personalmente può nominare un unico difensore (art. 59, comma 1, lettera d, n. 3 della legge n. 247/2012 e art. 21, comma 2, lettera c, del Reg. CNF n. 2/2014), non essendo ammessa l'assistenza tecnica affidata a più avvocati, senza peraltro che ciò costituisca violazione del diritto di difesa, sancito dall'art. 24 della Costituzione. Lo ha affermato il Consiglio nazionale Forense nella sentenza n. 139/2024 pubblicata sul sito del Codice deontologico il 15 settembre 2024 (sotto allegata).

In particolare, il predetto limite di un solo avvocato difensore, ha aggiunto il CNF, "deve intendersi nel senso che l'eventuale successiva nomina di un ulteriore difensore sia improduttiva di effetti nel procedimento disciplinare, salvo che la procura disponga espressamente altrimenti ovvero finché la parte non provveda alla revoca del precedente difensore".

La decisione va in senso conforme a quanto stabilito dalla giurisprudenza domestica (cfr. CNF n. 205/2021) e di legittimità (Cass. SS.UU. n. 28468/2022). Analogo principio, del resto, è affermato, dall'art. 15 co. 4 D.Lgs. n. 109/2006, con riferimento al procedimento disciplinare a carico dei magistrati. A quanto consta, in ambito disciplinare, precisa il CNF, "non vi sono precedenti editi in termini. Tuttavia, il principio è conforme a quanto espressamente stabilito in ambito penale dall'art. 24 disp.att. cpp con riferimento al limite numerico di difensori per l'imputato (art. 96 cpp), per il responsabile civile e la persona civilmente obbligata per la pena pecuniaria (art. 100 cpp) e per la persona offesa dal reato (art. 101 cpp)".


Scarica pdf CNF n. 139/2024

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