L'opponente può avere interesse concreto a sollevare questioni in punto del calcolo del presunto saldo creditorio (ad esempio usura, anatocismo, intese vietate etc).
Non di rado, all'esito delle CTU il saldo viene rettificato come a credito dell'opponente.
- Quid juris in punto di legittimazione passiva
- Le tesi a confronto
- I profili sottovalutati
- Il nuovo orientamento (Cass. 13735/2022)
- Le conseguenze processuali
- Tout est à refaire
Quid juris in punto di legittimazione passiva
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La questione assume grande rilevanza con riguardo alle operazioni di cartolarizzazione ex legge n.130/1999, fondate sul principio della "separazione dei patrimoni". Difatti, ai sensi del secondo comma dell'art.3, i crediti acquistati mediante ciascuna operazione di cartolarizzazione costituiscono "patrimonio separato a tutti gli effetti da quello della società e da quello relativo alle altre operazioni". La norma poi chiarisce che "su ciascun patrimonio non sono ammesse azioni da parte di creditori diversi dai portatori dei titoli emessi per finanziare l'acquisto dei crediti stessi".
Le tesi a confronto
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Secondo l'orientamento avallato da Cass. 21843/19 in caso di cessione "in blocco" dei crediti, effettuata ai sensi degli artt. da 1 a 4 della legge 30 aprile 1999, n. 130 - sarebbe ravvisabile una successione a titolo particolare, in capo al cessionario, di tutti i rapporti giuridici facenti capo al cedente, donde la possibilità per il debitore ceduto di far valere tutte le eccezioni relative al rapporto sottostante".
Interpretazione questa sostanzialista, conformemente alla disciplina ordinaria dettata in tema di cessione del credito nonché di quella speciale prevista dall'art.58 TUB.
I profili sottovalutati
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Tale indirizzo "sostanzialista", però, ha finito per confondere la cessione del credito dalla cessione del contratto senza considerare la natura giuridica del "patrimonio separato".
Consentire ai debitori ceduti di opporre in compensazione, al cessionario, controcrediti da essi vantati verso il cedente (nascenti da vicende relative al rapporto con esso intercorso ed il cui importo, pertanto, lungi dall'essere noto alla "società veicolo" al momento della cessione, deve essere accertato giudizialmente), e addirittura consentire la proposizione di domande riconvenzionali, significherebbe andare ad incidere, in modo imprevedibile, su quel "patrimonio separato a destinazione vincolata" scaricandone le conseguenze sul pubblico dei risparmiatori ai quali spetta, invece, ed in via esclusiva, il valore del medesimo.
Peraltro...
Ai sensi dell'art.4, comma 2, della legge n.130/1999, non è esercitabile dai relativi debitori ceduti la compensazione tra i crediti acquistati dalla società di cartolarizzazione e i crediti di tali debitori nei confronti del cedente sorti posteriormente a tale data (data della pubblicazione della notizia dell'avvenuta cessione nella Gazzetta Ufficiale ovvero data certa dell'avvenuto pagamento, anche in parte, del corrispettivo della cessione).
Il nuovo orientamento (Cass. 13735/2022)
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Proprio per le tematiche in questione, il vecchio orientamento è stato superato: tenuto conto che le cessioni dei crediti bancari vengono usualmente strutturate come operazioni di cartolarizzazione ex legge n. 130/1999, deve escludersi che la cessionaria del credito possa essere chiamata a rispondere dei pagamenti indebiti fatti in favore della banca cedente, potendo al più rischiare l'accertamento dell'inesistenza del credito acquistato.
Le conseguenze processuali
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Laddove, quindi, il cliente della banca voglia opporre l'esistenza di un proprio controcredito, andrà valutata l'opportunità/necessità di chiamare in causa anche l'istituto cedente.
... la chiamata di terzo nel giudizio di opposizione
Va ricordato che il procedimento instaurato tramite l'opposizione al decreto, all'opponente - nella sua qualità di convenuto sostanziale - è preclusa la facoltà di chiedere lo spostamento dell'udienza, nonché quella di notificare l'opposizione a soggetto diverso dal creditore procedente in ingiunzione dovendo in ogni caso l'opponente citare unicamente il soggetto che ha ottenuto detto provvedimento.
Del resto, le parti "in causa" non possono essere altri che il soggetto istante per l'ingiunzione di pagamento ed il soggetto nei cui confronti la domanda è diretta.
L'opponente, dunque, deve necessariamente chiedere al giudice, con lo stesso atto di opposizione a pena di decadenza, l'autorizzazione a chiamare in giudizio il terzo al quale ritiene comune la causa sulla base dell'esposizione dei fatti e delle considerazioni giuridiche contenute nel ricorso per decreto ingiuntivo.
Tout est à refaire
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Come già osservato dai critici alla riforma - non corretta sul punto - nell'ipotesi in cui sia richiesta la chiamata del terzo da parte dell'attore, l'eventuale autorizzazione giungerà solo alla prima udienza (art. 183, co. 2 nuovo testo), dopo che le memorie integrative sono state già depositate dalle parti.
Vi sarà dunque la fissazione di una nuova udienza e tutto l'iter dovrà ripetersi, con nuove verifiche preliminari e con notevole moltiplicazione di atti scritti.
Salvo che - secondo le prassi di taluni Tribunali virtuosi -, il Giudice non anticipi l'udienza per discutere della chiamata per autorizzarla o meno.
Avv. Fabio Olivieri
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