Principi, decadenze, preclusioni, per le contestazioni alla CTU nel giudizio di merito e in quello di legittimità

Giudizio di merito

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I principi: la modifica dell'art. 195 c.p.c. ha inteso solo procedimentalizzare la facoltà delle parti di interloquire con il perito ma non ha inciso sulla facoltà delle parti di svolgere ulteriori osservazioni nel corso del giudizio. Lo stesso dicasi per i processi in cui non si applica l'attuale versione dell'art. 195 c.p.c. ove il giudice abbia fissato un termine per il deposito delle osservazioni.

Dunque:

a) le censure che attengono a vizi dell'attività procedimentale, in quanto nullità relative, sono soggette al regime delle preclusioni ex art. 157 c. 2 c.p.c., ossia vanno sollevate nella prima difesa o istanza successiva all'atto

b) le censure sui vizi di contenuto attinenti al merito, ossia le contestazioni "valutative" delle indagini peritali, non incontrano barriere preclusive.

Primo grado

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Il giudice non è tenuto a fornire una motivazione dettagliata nel caso in cui aderisca alle elaborazioni del consulente tecnico quando queste non siano state contestate in modo specifico dalle parti in corso di causa; pertanto:

...nella fase di ammissione

Per chi ha interesse a chiedere una CTU, è bene sottoporre al Giudice e suggerire gli eventuali questi da porre al CTU.

Qualora il Giudice disponga la CTU con provvedimento riservato formulando i quesiti e disponendo la trattazione scritta, è bene opporsi chiedendo la trattazione in presenza al fine di esporre oralmente i motivi per i quali si intendono "aggiustare i quesiti", formularne di nuovi ovvero escluderne di altri.

In questo atto di opposizione sarà bene sintetizzare i "nuovi quesiti" -cosa che risulta fondamentale qualora il Giudice respingesse de plano la richiesta senza fissare l'udienza-.

...nel corso delle operazioni peritali

Come detto, trattasi di nullità relative per cui ogni violazione deve essere sollevata entro la prima difesa utile.

L'interpretazione più formalistica suggerisce di anticipare l'eccezione di nullità già nelle osservazioni per poi "rinnovarla" in udienza.

Peraltro, qualora il CTU disponga dei nuovi incontri, sarà fondamentale verbalizzare la propria opposizione per eventuali nullità del procedimento.

Il contenuto delle contestazioni/osservazioni

I motivi di contestazione devono quindi tradursi nella prospettazione di argomentazioni contrapposte a quelle svolte dal consulente tecnico, e non possono limitarsi a generiche censure di erroneità o inadeguatezza dell'elaborato peritale, dovendosi evidenziare l'errore tecnico commesso dal consulente.

Mancata risposta a chiarimenti

Va eccepita all'udienza per l'esame della CTU (si suggerisce il deposito delle osservazioni nel fascicolo d'ufficio prima ancora dell'udienza).

Nel caso di rigetto dell'eccezione da parte del Giudice e fissazione dell'udienza di PC non vi sono particolari problemi se non quello di rinnovare l'eccezione in sede di precisazioni di conclusioni (altrimenti la domanda/eccezione è rinunciata).

Qualora vi fossero altri provvedimenti ordinatori (quali ad esempio anche la sostituzione del magistrato), l'interpretazione più formale suggerisce di rinnovare l'eccezione in ogni atto, memoria udienza e da ultimo in sede di precisazioni delle conclusioni.

Appello

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Le parti possono sollevare rilievi critici sulla CTU - relativi alla valutazione delle risultanze dell'elaborato peritale e diretti a sollecitare il potere valutativo del giudice - per la prima volta, in sede di comparsa conclusionale e anche in appello. Tale possibilità è ammessa purché non vengano introdotti nuovi fatti costitutivi, modificativi o estintivi, nuove domande o eccezioni o nuove prove. Inoltre, le censure devono riguardare valutazioni di merito e non vizi procedimentali, giacché, in tale ultima ipotesi, opera l'art. 157, comma 2, cpc.

Qualora le contestazioni siano svolte, per la prima volta, in sede di conclusionale o nel giudizio di appello, il giudice può valutare, se tale comportamento sia (o meno) contrario al dovere di comportarsi con lealtà e probità. Nel caso in cui tale dovere sia stato violato, dal momento che una simile condotta è idonea a pregiudicare il diritto fondamentale della parte ad una ragionevole durata del processo, il giudice può tenerne conto nella regolamentazione delle spese di lite.

L'appello dunque dovrà contenere come autonomo motivo/i le contestazioni all'elaborato.

Cassazione

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Il mero dissenso avverso le valutazioni effettuate dal consulente tecnico, che non attinga un vizio nel processo logico seguito dalla Corte territoriale, si traduce in una inammissibile domanda di revisione nel merito del convincimento del giudice.

Le varie ipotesi:

1) il giudice non ha ammesso la ctu;
2) il giudice non ha considerato le conclusioni del ctu;
3) il giudice ha travisato le conclusioni del ctu;
4) il giudice ha fatto proprie le contraddizioni del ctu;
5) il giudice ha fatto proprie le conclusioni immotivate del ctu;
6) il giudice, e prima di lui il ctu, non si è fatto carico delle osservazioni critiche specifiche e tempestive mosse dal ctp;
7) il giudice ha recepito una ctu fondata su documenti irritualmente depositati dalla parte.

I motivi di impugnazione

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1) Il fatto deve poter essere accertato solo attraverso la consulenza tecnica; in secondo luogo, la parte deve aver allegato e prodotto tutto ciò che è necessario affinché il ctu possa esprimere il suo parere.

Il giudice non può, senza contraddirsi, imputare alla parte di non assolvere all'onere di provare i fatti costitutivi della domanda, e poi negarle la prova offerta.

I motivi possono essere sussunti sotto secondo diversi aspetti nei numm. 3, 4 e 5; anche se vi è un orientamento in punto vizio di sussunzione "superabile" [dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore (allorquando dal complesso della motivazione adottata dal ricorrente sia chiaramente individuabile l'errore)], sarà bene formulare i motivi distinguendo i vizi sostanziali, processuali e sul fatto decisivo; sottoporli come l'uno subordinato all'altro evitando la mescolanza.

Se i motivi per il dissenso sono ben strutturati vi è poco da fare.

Se il discostamento è immotivato ricorre la censura ex art. 360 num 5; se la motivazione è apodittica ovvero perplessa, la sentenza va impugnata ex art. 360 num 4 in relazione all'art. 132 n. 4 c.p.c.

Senza entrare nello specifico vi è un errore di percezione da censurare ex art. 360 num in relazione agli artt. 115 e 116 e 5) la contraddizione della CTU è stata trasfusa nella decisione, sentenza nulla ex art. 132 n. 4 c.p.c. in relazione all'art. 360 n. 4 c.p.c

Omesso esame di un fatto decisivo ex art. 360 n. 5 c.p.c. e sotto altri aspetti 360 n.4) in relazione all'art. 115 c.c. (a patto che, come anticipato, si sia eccepito in primo grado e in appello).

La tecnica del ricorso per legittimità - l'autosufficienza

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Il ricorrente in ossequio al principio di autosufficienza del ricorso per cassazione ed al carattere limitato del mezzo di impugnazione, ha l'onere d'indicare specificamente le circostanze e gli elementi rispetto ai quali invoca il controllo di logicità, trascrivendo integralmente nel ricorso almeno i passaggi salienti e non condivisi della relazione e riportando il contenuto specifico delle critiche ad essi sollevate, al fine di consentire l'apprezzamento dell'incidenza causale del difetto di motivazione.

Il principio di autosufficienza, infatti, richiede che il giudice di legittimità sia messo nelle condizioni di valutare ex actis la rilevanza della questione in diritto sollevata.

Per infirmare la motivazione della sentenza che recepisca le conclusioni di una relazione di consulenza tecnica d'ufficio di cui il giudice dichiari di condividere il merito, è necessario che la parte alleghi di avere rivolto critiche alla consulenza stessa già dinanzi al giudice a quo e ne trascriva, poi, per autosufficienza, almeno i punti salienti onde consentirne la valutazione in termini di decisività e di rilevanza, atteso che, diversamente, una mera disamina dei vari passaggi dell'elaborato peritale, corredata da notazioni critiche, si risolverebbe nella prospettazione di un sindacato di merito inammissibile in sede di legittimità.

Come detto nei paragrafi precedenti, le conclusioni assunte dal consulente tecnico sono impugnabili con ricorso per cassazione solamente qualora le censure ad esse relative siano state tempestivamente prospettate avanti al giudice del merito.

Requisiti per la contestazione in sede di legittimità:

  • la questione non deve essere nuova cioè presupporre un'indagine su elementi di fatto non prospettati davanti al giudice di merito;
  • occorre dimostrare di averla tempestivamente sollevata;
  • occorre indicare specificamente quando e come fu sollevata;
  • occorre dimostrare la decisività della questione.

La particolare ipotesi di nullità della sentenza di appello per "adeguamento alla CTU".

Può accadere che formulati in appello diversi motivi di critica alla CTU - eventualmente già sollevati in primo grado -, la corte li ritenga infondati trascrivendo la risposta alle osservazioni all'epoca fornita dal CTU.

A fronte di osservazioni puntuali e circostanziate formulate dal CTP - ignorate dal CTU -, delle successive argomentazioni svolte in sede di precisazione delle conclusioni e in comparsa conclusionale, il Giudice di prime cure non poteva omettere di prendere posizione su queste note critiche.

Né la Corte di Appello poteva commettere medesima omissione a fronte di un motivo di appello circostanziato. Con una motivazione tale la Corte si sottrae al dovere di motivare, violando l'art. 132, comma 2, num 4) c.p.c.


Avv.Fabio Olivieri

via Ischia I, 305 Grottammare (AP)

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