Il contratto di mutuo è nullo per indeterminatezza se il tasso d'interesse variabile è legato a parametri esterni non specificati

La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 36026/2023 del 27 dicembre 2023, ha stabilito che il contratto di mutuo è nullo per indeterminatezza se il tasso d'interesse variabile è legato a parametri esterni non specificati. Nel caso esaminato, il contratto richiamava le condizioni di un finanziamento estero, senza fornire informazioni concrete su di esse. Questo ha creato incertezze per i mutuatari riguardo al calcolo degli interessi, violando il principio di determinabilità previsto dagli articoli 1346 e 1418 del codice civile.

La vicenda

Il caso in questione ha origine nel 2005, quando i mutuatari, rappresentati dallo scrivente avvocato, hanno convenuto in giudizio innanzi al Tribunale di Brindisi un importante istituto di credito contestando la clausola che disciplinava gli interessi ultra-legali e chiedendo la restituzione della somma indebitamente pagata.

In particolare, gli attori avevano contestato che il contratto prevedeva l'indicizzazione degli interessi sulla base di un finanziamento estero stipulato dall'istituto di credito, le cui condizioni non erano state chiaramente riportate nel contratto di mutuo. Di conseguenza, i mutuatari non erano in grado di conoscere con certezza il tasso di interesse applicabile.

Il Tribunale di Brindisi, condannava la Banca al pagamento, in favore dei mutuatari della somma di euro 50.781,30, a titolo di ripetizione di indebito, oltre interessi legali dal 23 giugno 2003 - quale data di estinzione del mutuo - sino al saldo. Tale decisione veniva confermata dalla Corte d'Appello di Lecce, ciò nonostante l'istituto di credito decideva di proporre ricorso in Cassazione.

Dopo un lungo iter processuale, la Suprema Corte ha confermato la decisione dei gradi inferiori, dichiarando la nullità del contratto, rigettando il ricorso e condannando la Banca alla refusione, in favore dei controricorrenti, delle spese di lite.

Le considerazioni tecniche della Cassazione

La Suprema Corte, con la sentenza in commento, ha confermato la valutazione di indeterminatezza espressa dal giudice di secondo grado, in quanto il rinvio alle condizioni del contratto di finanziamento estero volto ad acquisire la provvista (nel caso di specie si faceva riferimento al tasso interbancario Libor), non ha permesso ai mutuatari di stabilire a quale previsione le parti avessero inteso fare concreto riferimento, in mancanza dell'allegazione di tale contratto.

Ha, infatti, osservato che seppure è vero che "l'indicizzazione ancorata al parametro rappresentato dal tasso interbancario Libor, che sia stata approvata per iscritto dal cliente, è collegata a dati oggettivi e di agevole e pubblico riscontro, calcolati, per giunta, in modo unitario su scala europea, sicché è pienamente conforme al principio della determinatezza o determinabilità dell'oggetto del contratto ex art. 1346 c.c…. Nondimeno, il contratto oggetto di causa prevedeva l'indicizzazione legata al tasso Libor a titolo di mero rinvio alle condizioni e ai patti stabiliti nel contratto di finanziamento estero stipulato dall'Istituto per ottenere la provvista.; e così il riferimento al tasso di interesse interbancario per depositi in D.M., in mancanza di quotazione, era richiamato quale condizione alternativa prevista nell'evocato contratto di finanziamento" "la convenzione regolativa degli interessi faceva rinvio alle condizioni praticate in un contratto presupposto, di cui - a titolo esemplificativo - sono state emarginate le condizioni-base, senza che i mutuatari abbiano potuto verificare l'effettiva natura dei patti oggetto del rinvio, per difetto di allegazione del contratto prodromico evocato".

Questa affermazione indica chiaramente che sebbene sia generalmente accettabile un meccanismo di indicizzazione che si basi su un parametro oggettivo e pubblico, come il tasso interbancario Libor approvato per iscritto dal cliente, il contratto in questione presentava un mero rinvio alle condizioni stabilite in un contratto di finanziamento estero stipulato dall'istituto per ottenere la provvista. Tale contratto estero non era stato allegato né adeguatamente descritto, e pertanto le condizioni effettive che avrebbero dovuto regolare l'indicizzazione del mutuo non erano note ai mutuatari.

Come sottolineato dalla Cassazione, se non sono note le condizioni del finanziamento "a monte", risulta evidente che il contratto di mutuo "a valle" non consentiva alle parti di stabilire con sufficiente certezza il criterio di indicizzazione del tasso d'interesse. In altre parole, i mutuatari non avevano modo di verificare quale sarebbe stato effettivamente il tasso applicato al loro contratto.

In questo senso, la sentenza ribadisce un principio di fondamentale importanza: affinché un tasso d'interesse sia considerato determinabile ai sensi dell'art. 1346 c.c., il criterio di calcolo deve essere chiaramente desumibile dal contratto, senza lasciare margini di incertezza o discrezionalità alla banca mutuante. Anche quando il tasso viene individuato per relationem, ossia mediante rinvio a un parametro esterno, tale parametro deve essere accessibile e verificabile a priori. Nel caso specifico, il rinvio a un contratto estero non accessibile ai mutuatari ha reso impossibile stabilire con certezza le condizioni del mutuo, determinando così la nullità della clausola.

Conclusioni

La decisione della Cassazione rappresenta un importante passo avanti per la tutela dei diritti dei mutuatari, riaffermando l'importanza di contratti trasparenti e chiari. Il risultato ottenuto in questo caso dimostra come sia fondamentale difendere i propri diritti quando vengono proposti contratti che non rispettano i principi di chiarezza e determinatezza.

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Avv. Silvia Vitale - Avv. Vincenzo Vitale

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