Aperta fino al 31 ottobre la seconda finestra per la compensazione dei crediti da gratuito patrocinio con i contributi dovuti a Cassa Forense. Lo rende noto lo stesso ente previdenziale sul proprio sito.
"La modifica introdotta dall'art. 1 comma 860 L. 197/2022 - all'articolo 1, comma 778 L. 208/2015 - su impulso di Cassa Forense e del Consiglio Nazionale Forense, consente di compensare anche i crediti per spese, diritti ed onorari dovuti dallo Stato ex art. 82 TUSG per il gratuito patrocinio con i contributi previdenziali - spiega la Cassa, chiarendo che si tratta di una possibilità aggiuntiva rispetto "a quella introdotta con l'adozione del modello F24 nel 2021 di compensare i crediti nei confronti dell'Erario con la maggioranza dei contributi previdenziali dovuti a Cassa forense".
Il pagamento dei contributi in compensazione può essere effettuato esclusivamente attraverso F24WEB, disponibile su Entratel e/o Fisconline, riportando nella sezione "altri enti previdenziali", i dati inseriti nel modello F24 personalizzato da Cassa, nonché l'importo del credito che si intende compensare, nella sezione "erario". Il codice tributo del credito per gratuito patrocinio è "6868 "Compensazione spese, diritti e onorari di avvocato per gratuito patrocino - articolo 1, commi da 778 a 780 della l. 208/2015".
I modelli sono precompilati da Cassa Forense ma è possibile procedere in modo autonomo alla compilazione del modello stesso. Questa scelta è obbligatoria per chi abbia pagato ad esempio le prime rate dei minimi con PagoPA e voglia compensare l'ultima rata tramite il modello F24.
Per poter usufruire della compensazione dei crediti per gratuito patrocinio è indispensabile registrarsi sulla piattaforma dei crediti commerciali gestita dal MEF nelle finestre temporali aperte dal 1° marzo al 30 aprile e dal 1° settembre al 31 ottobre.
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