Il Consiglio Nazionale Forense ricorda che è inammissibile l'impugnazione proposta a mezzo difensore non cassazionista o privo di procura speciale


Nel giudizio dinanzi al CNF (o alla Cassazione), l'incolpato può difendersi personalmente, purché iscritto nell'albo professionale ed in possesso dello ius postulandi, ovvero farsi assistere da altro avvocato, purché iscritto all'albo dei patrocinanti davanti alle Giurisdizioni Superiori e munito di mandato speciale, ovvero espressamente conferito per la fase di gravame in via autonoma e successiva alla decisione da impugnarsi, non potendosi fare riferimento a precedenti procure, quindi anche rilasciate per ogni fase e grado del giudizio". Lo ha rammentato il Consiglio nazionale Forense nella sentenza n. 165/2024, pubblicata sul sito del Codice deontologico il 30 settembre 2024 (e sotto allegata).

Nel caso di specie, il ricorso al CNF era stato proposto, avverso la decisione del CDD di Genova che aveva inflitto al ricorrente la sanzione disciplinare della sospensione dall'attività professionale per due mesi, a mezzo di avvocato non cassazionista, ma non pure sottoscritto personalmente dall'interessato.

In applicazione del principio di cui in massima, il ricorso è stato dichiarato ammissibile.

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