Non è licenziabile il lavoratore che effettua altre attività durante i permessi ex legge 104

La storia

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Una dipendente di un supermercato beneficia dei permessi di cui alla legge 104 per assistere il padre invalido. L'azienda datrice di lavoro, avendo avuto sentore di un possibile abuso di tali permessi, incarica un investigatore privato di eseguire accertamenti in tal senso, finalizzati ad accertare cosa facesse la donna nei giorni in cui era beneficiaria dei permessi di specie. Il detective privato ha accertato che la stessa si recava dal padre invalido soltanto per una parte delle giornate di permesso, mentre nelle restanti ore effettuava altre attività. Per tale ragione l'azienda ha proceduto al licenziamento, contestando un abuso dei permessi in questione, in quanto in parte utilizzati per soddisfare esigenze personali anziché del parente disabile.

Il ricorso

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La donna ha contestato il provvedimento di licenziamento. Tribunale, Corte di Appello e Cassazione le hanno dato ragione, annullando il licenziamento ed ordinando all'azienda di reintegrare la lavoratrice. La dipendente ha infatti dimostrato che le attività effettuate (spesa, posta, farmacia, medico) erano state svolte nell'interesse del proprio genitore, evidenziando come l'assistenza non si concretizzi esclusivamente in una presenza presso l'abitazione del disabile, ma come essa possa realizzarsi anche compiendo attività fuori del domicilio dell'assistito purché nel suo interesse, ovvero ospitando lo stesso presso la propria abitazione.

Le motivazioni

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Con l'ordinanza numero 26417 del 10 ottobre 2024, la Suprema Corte ha evidenziato - ribadendo un'ormai consolidata giurisprudenza - che "elemento essenziale dell'assistenza è l'esistenza di un diretto nesso causale tra la fruizione del permesso e l'assistenza alla persona disabile, precisando che tale nesso causale va inteso non in senso così rigido da imporre al lavoratore il sacrificio, in correlazione con il permesso, delle proprie esigenze personali o familiari in senso lato, ma piuttosto quale chiara ed inequivoca funzionalizzazione del tempo liberato dall'obbligo della prestazione di lavoro alla preminente soddisfazione dei bisogni della persona disabile, senza automatismi o rigide misurazioni dei segmenti temporali dedicati all'assistenza in relazione all'orario di lavoro".

L'abuso del diritto in questione, pertanto, si configura quando il lavoratore utilizzi i permessi di specie per attendere attività diverse dall'assistenza al familiare (cfr. Cassazione 8784/2015 e Cassazione 17968/2026). Essa non può però essere intesa riduttivamente come semplice aiuto personale al soggetto disabile da svolgersi esclusivamente presso la sua abitazione. Deve necessariamente comprendere anche quelle attività, eventualmente svolte al di fuori dalla sua abitazione, che il congiunto non è in grado di effettuare in autonomia (cfr. Cassazione 12679/2024 - 6468/2024 - 25290/2022 - 1394/2020 - 21529/2019 - 30676/2018 - 23891/2018 - 29062/2017 - 17968/2016 - 9217/2016 - 8784/2015).

"La Corte ha altresì ribadito che non integra abuso la prestazione di assistenza al familiare disabile in orari non integralmente coincidenti con il turno di lavoro, in quanto si tratta di permessi giornalieri su base mensile, e non su base oraria". A ciò si aggiunge che il lavoratore ha l'obbligo di comunicare in anticipo al datore di lavoro i giorni cui intende fruire dei permessi in questione, proprio per consentire a quest'ultimo di organizzarsi. In tale momento, però, il dipendente potrebbe non ancora conoscere quali incombenze dovrà adempiere nell'interesse del disabile assistito e quanto tempo sarà necessario per il loro assolvimento. Per questa ragione la richiesta è riferita all'intera giornata, fermo restando che "in concreto e caso per caso l'assistenza potrà essere distribuita durante l'arco della giornata secondo le varabili esigenze del disabile e secondo la tipologia delle incombenze da adempiere".

In conclusione

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I permessi sono rilasciati, nella misura di tre giorni al mese, anche non consecutivi, al dipendente che abbia un congiunto con disabilità e che non sia ricoverato a tempo pieno. Durante queste giornate, il lavoratore dovrà assistere il disabile, con ciò intendendo anche lo svolgimento di attività fuori il domicilio, che il congiunto non sia in grado di svolgere autonomamente, e che il dipendente potrà effettuare anche in sua assenza.

Andrea Pedicone

Consulente investigativo ed in materia di protezione dei dati personali

Auditor/Lead Auditor Qualificato UNI CEI EN ISO/IEC 27001:2017


Foto: 123rf.com
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