Per la funzione sociale che svolge, all'avvocato è richiesto un codice di condotta più severo di quello del comune cittadino

"L'avvocato ha il dovere di comportarsi in ogni situazione con la dignità ed il decoro imposti dalla funzione che svolge, la quale comporta doveri additivi rispetto al comune cittadino, a salvaguardia della reputazione e dell'immagine dell'Avvocatura". Lo ha affermato il Consiglio Nazionale Forense, nella sentenza n. 173/2024, pubblicata l'8 ottobre sul sito del Codice deontologico e sotto allegata.

Nel caso di specie, l'avvocato - anziché adottare un comportamento elusivo al fine di cercare di sottrarsi allo scontro fisico con un asserito provocatore - gli aveva sferrato una testata, fratturandogli il setto nasale con una prognosi di 84 giorni.

Il professionista si rivolgeva al CNF avverso la decisione del Consiglio distrettuale di disciplina dell'Aquila, con la quale gli era stata comminata la sanzione disciplinare dell'avvertimento.

Ma il Consiglio, ritiene le contestazioni addotte dal ricorrente estremamente generiche, con argomentazioni inidonee a giustificare la riforma della decisione gravata, a seguito del riesame delle risultanze probatorie in atti. Ritiene altresì insussistenti i presupposti per l'invocata scriminante della legittima difesa - come evidenziato dal CDD - risultando dalla documentazione in atti che la reciproca colluttazione avrebbe potuto essere agevolmente evitata, "qualora il ricorrente avesse adottato un diverso comportamento, elusivo dello scontro e quindi più consono alla probità, dignità ed al decoro qualificanti la funzione che l'Avvocatura svolge e che deve informare non solo l'espletamento dell'attività forense, bensì anche la dimensione privata del professionista, ciò a salvaguardia della reputazione e dell'immagine dell'Avvocatura".

Per il CNF, il ricorso va pertanto respinto e confermata la decisione gravata.

Scarica pdf CNF n. 173/2024

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