Perché mi ha tanto interessato la sentenza di pochi giorni fa della Corte di Appello di Napoli - Pres. Assunta d'Amore, Rel. Fabio Magistro, terzo componente Giorgio Sensale - emessa ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c."
In primo luogo, ringrazio sentitamente l'Avv. Pierpaolo Damiano del foro di Napoli per avere sottoposto alla mia attenzione la decisione n. 3923/2024 del 3 ottobre 2024: attualmente le riviste cartacee ed online sono stracolme di pronunce della Corte di Cassazione; ma dal punto di vista dell'avvocato (e i lettori di Law In Action come di Studio Cataldi per lo più sono avvocati) le cause spesso si vincono o si perdono sul fatto.
E' pur vero che esiste il principio jura novit curia che vuole che il giudice non sia vincolato a quanto abbiano prospettato le parti, ma un vincolo insormontabile sussiste in ordine al fatto.
Al contempo il fatto è il fulcro della domanda e il limite che il giudicante incontra al cospetto del momento del giudizio.
Tra l'altro, la Costituzione garantisce e presidia soltanto i primi quattro numeri di cui all'art. 360 c.p.c. sul ricorso per cassazione, mentre il n. 5 non contempla il controllo in Cassazione in ipotesi, come sembra quella in disamina, di «doppia conforme»: il n. 5 non è spendibile in Cassazione perché il ricorso sarebbe inammissibile.
Il caso
L'oro di Napoli è un box auto! E il ricorrente aveva adìto il Tribunale partenopeo a mente dell'art. 702-bis c.p.c. per sentirsi rilasciare ai sensi dell'art. 948 c.c. il proprio garage nonché per conseguire il quid per l'occupazione senza titolo del locale, il cui utilizzo era stato consentito alla resistente in costanza di rapporto sentimentale.
La misura del risarcimento veniva quantificata in €130,00 mensili a far data dall'agosto 2019, così calcolato sul valore medio delle locazioni di immobili ad uso box/garage nel Comune.
Il Tribunale di Napoli aveva assegnato alla resistente l'appartamento che costituiva la casa familiare al tempo della relazione affettiva, mentre nulla statuiva in ordine al box, che si trova in stabile diverso e distante rispetto alla casa.
La resistente aveva qualificato il box quale pertinenza della casa familiare.
Il Tribunale di prime cure ritenne legittimo l'utilizzo da parte della convenuta con le seguenti espressioni che campeggiano nell'ordinanza del 30 settembre 2022: «Se si considera che sia l'appartamento che il box sono di proprietà del ricorrente, che lo stesso, a partire dalla convivenza nel 2010 (se non prima) e sicuramente alla fine della stesa, nel 2019, ha utilizzato unitamente alla… (convenuta) il garage per il ricovero delle auto della coppia nonché dei vestiti, oggetti, giocattoli del figlio comune nato nel 2011 e che vive in via preferenziale con la madre, che dalle foto prodotte dalla… (convenuta) non emerge l'uso del locale per l'attività commerciale del… (ricorrente), che la natura pertinenziale della res può desumersi anche da una tacita volontà, da fatti e comportamenti, può concludersi nel senso che sicuramente a partire dal 2010 il ricorrente ha costituito di fatto, con comportamenti inequivoci e costanti, un rapporto di strumentalità tra il garage e la casa familiare e quindi un vincolo pertinenziale non occasionale né temporaneo, di tal che il box segue le corti giuridiche del bene principale e non ne può essere ordinato il rilascio in quanto assegnato implicitamente, con decreto del 6/12/2021, a (resistente)».
Avverso tale ordinanza il ricorrente ha proposto appello deducendo violazione e/o erronea applicazione degli articoli 817, 818 e 2697, 2° co., c.c., nonché per difetto di motivazione.
La questione
Quantunque casa e box non insistano nello stesso fabbricato, può ritenersi sussistente un collegamento pertinenziale a vantaggio della ex convivente di fatto" L'appellante deduce nuovamente la domanda di occupazione e sostiene che non vi siano segni esteriori che consentano di ritenere esistente un link che leghi il locale garage all'appartamento, cespiti entrambi di sua proprietà. Era l'appellata e non certo l'appellante a doverne dimostrare l'esistenza al lume dell'art. 2697, 2° co., c.c.
La soluzione della controversia
La conclusione della Corte di Appello di Napoli muove dalla considerazione che sì, il coniuge assegnatario dell'abitazione coniugale che rivendichi la mancata consegna del box è tenuto a dimostrare l'esistenza del vincolo pertinenziale, quanto al requisito oggettivo dell'appartenenza dei due beni, principale ed accessorio, al medesimo proprietario (nella specie, al marito) ed al requisito soggettivo della durevole destinazione del bene accessorio al servizio di quello principale (Cass. civ., Sez. III, ord. 28 dicembre 2011, n. 29468, e Cass. civ., Sez. I, sent. 13 novembre 2009, n. 24104).
Nella fattispecie il primo requisito era all'evidenza pacifico, ma deve reputarsi dimostrato anche il secondo, «seppure il locale garage non si trovi nel medesimo stabile».
La Corte distrettuale richiama le dichiarazioni rese proprio dall'interessato in primo grado: «La convivenza è finita nel 2019 e fino ad allora parcheggiavamo io e… (la intimata) le nostre auto… e inoltre nel garage vi erano cose di…, nostro figlio, di quando era piccolo».
Questo passo della sentenza riveste grande importanza perché si ricorda che il box conteneva anche degli oggetti del bambino e vi era stata continuità di utilizzo da parte della madre; sulla contiguità o non contiguità fisica della pertinenza si poteva soprassedere.
Era stato proprio l'appellante a dichiarare che il garage, seppure non si trovi nel medesimo edificio in cui è ubicata l'abitazione, è sito a soli 500 metri dalla stessa.
Talché, dai superiori argomenti complessivamente considerati si può ritenere accertato che il garage assume funzione pertinenziale dell'abitazione, in quanti, appunto, destinato in modo durevole a servizio dell'appartamento (cfr. art. 817 c.c.).
Inoltre, «in applicazione delle previsioni contenute nell'art. 818, primo comma, c.c.,… gli atti e i rapporti giuridici che hanno per oggetto la cosa principale comprendono anche le pertinenze, se non è diversamente disposto».
E' per tali motivi che la Corte «ritiene quindi irrilevante la mancata previsione del box nel decreto del Tribunale del 6 dicembre 2021, di assegnazione della casa familiare, dovendo - al contrario - lo stesso contenere, appunto, diversa previsione per escludere il detto vincolo».
Un importante precedente sulla natura del legame tra bene principale e pertinenza
Nella chiusa l'Estensore della motivazione Cons. Fabio Magistro menziona opportunamente il passo motivazionale di Cass. civ., Sez. VI, ora soppressa dalla Riforma Cartabia, sottosezione 5, ordinanza 24 febbraio 2021, n. 5050, pur riguardante vicenda differente, ma applicabile anche nel caso di specie, attesa l'identità di ratio: «… quanto al concetto di contiguità fra il bene principale e la pertinenza è stato altresì statuito (Cass. 15 febbraio 2017, n. 3991), ribadendo un principio consolidato, che il vincolo pertinenziale non presuppone necessariamente contiguità fisica tra i due beni, in quanto il collegamento tra il bene principale e quello pertinenziale non è di tipo materiale ma di natura economico-funzionale, come del resto dimostra il caso delle pertinenze agrarie, vero e proprio archetipo della categoria».
L'appello è stato, dunque, rigettato con il favore delle spese e l'obbligo di versamento di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato.
L'Avv. Pierpaolo Damiano è responsabile AMI - Sezione Territoriale Napoli Nord, fuor di acronimo l'Associazione Avvocati Matrimonialisti Italiani presieduta dal carissimo Amico e Collega Gian Ettore Gassani.