In un procedimento di espropriazione presso terzi il creditore iscrive a ruolo la vertenza esecutiva nel giorno indicato in citazione. Ottenuto dalla cancelleria il numero di ruolo, con lo spostamento della prima udienza a distanza di alcuni mesi da quella indicata nell'originario atto di pignoramento, il creditore decide di notificare il previsto avviso di iscrizione ai terzi e al debitore tenendo presente la sola data di effettivo svolgimento dell'udienza e non quella indicata nella citazione.
Il G.E del Tribunale di Salerno, nella prima effettiva udienza tenutasi, dichiarerà l'improcedibilità dell'esproprio con conseguente liberazione delle somme pignorate, sostenendo l'inequivocità del disposto dell'art 543 c. 5 c.p.c. il quale prevede che l'avviso di iscrizione a ruolo debba essere notificato "entro la data di comparizione indicata nell'atto di pignoramento" essendo irrilevante l'eventuale rinvio d'ufficio della udienza.
Il creditore avverso la declaratoria di improcedibilità, assumendone la sua illegittimità interporrà reclamo al Tribunale collegiale salernitano che, con la ragionata decisione allegata, affronta le questioni più problematiche connesse alla interpretazione del riformato art 543 comma 5 c.p.c.
Secondo l'estensore "è plausibile sostenere (col conforto della Relazione Illustrativa alla modifica legislativa) che la ratio del riformato art 543 cpc risponda, tra le altre, anche all'esigenza di semplificare l'attività del terzo pignorato sì da consentire a quest'ultimo, avuto anche riguardo alla assenza di una sanzione per l'omessa dichiarazione a cura del creditore, di contare su di un meccanismo automatico (basato, lo si ripete, sullo spirare della data dell'udienza indicata nell'atto di pignoramento e sulla notificazione o meno entro quella data dell'avviso di iscrizione a cura del creditore) per assumere le opportune determinazioni in ordine alla liberazione delle somme pignorate (senza la mediazione del giudice dell'esecuzione).
In tale prospettiva teleologica, deve allora ritenersi che il termine individuato dal legislatore per gli adempimenti del creditore, corrispondente alla "data dell'udienza di comparizione indicata nell'atto di pignoramento", abbia natura perentoria. In disparte la previsione della conseguenza sanzionatoria collegata alla inosservanza dell'obbligo di notifica e del deposito dell'avviso nel termine previsto (di per sé già sufficiente ad escludere una certa malleabilità della norma), nella sopra enunciata direzione milita la circostanza che la data dell'udienza indicata dal creditore rappresenta un limite temporale automatico e insuperabile per l'operatività degli obblighi di custodia del terzo; operatività che non potrebbe, comunque, rivivere per effetto della notificazione successiva a quella data atteso che una notificazione 'postuma, rispetto alla data di udienza fissata in citazione, cadrebbe in un momento temporale in cui è normativamente già venuto meno l'obbligo ex art. 546 c.p.c. a carico del terzo. Tanto appare, del resto, coerente con il principio di auto-responsabilità che deve necessariamente informare l'attività del creditore, il quale "disponendo" liberamente della data da indicare nell'atto di pignoramento, prudenzialmente fisserà l'udienza di comparizione con congrua dilazione rispetto alla notifica del pignoramento (tenendo dunque conto dei tempi necessari per il perfezionamento della notificazione e per la materiale attività di iscrizione a ruolo). Anche il prevedibile allungamento della durata del processo esecutivo, ad avviso del collegio non vale a giustificare la soluzione, prospettata dall'odierno reclamante, secondo la quale gli effetti della norma si riconnetterebbero non già alla data indicata nell'atto di pignoramento bensì alla data di celebrazione effettiva dell'udienza, tenuto conto del differimento d'ufficio della stessa cui nella prassi -specie nei tribunali di dimensioni medio grandi - si assiste in ragione dei tempi di lavorazione delle iscrizioni.
A non dissimili conclusioni conduce, d'altronde, l'invocato raffronto tra il novellato art. 543, quinto comma, c.p.c. ed il neo-introdotto art. 171 bis c.p.c. per l'ipotesi in cui l'udienza fissata in citazione venga differita dal giudicante in sede di verifiche preliminari: la circostanza che il legislatore, in tale ultimo caso, abbia espressamente ancorato all'udienza, come differita, la decorrenza del termine a ritroso per il deposito delle memorie integrative, infatti, a parere del collegio non legittima, de iure condito, alcuna torsione interpretativa del dato normativo contenuto nella piana formulazione dell'art.543 c.p.c.; semmai conferma l'esistenza di una diversa opzione legislativa".
Il decreto del Tribunale di Salerno offre una delle prime, più complete valutazioni in tema, conformi tra l'altro al dato letterale del disposto dell'art. 543 c.p.c. comma 5, purtuttavia per completezza è necessario almeno accennare ad un orientamento di merito dato da Tribunale di Napoli decreto 29/01/2024 ma anche la meno recente Tribunale Catania provvedimento del 28 aprile 2023, che scinde i due momenti con conseguente diverse ovvero: la notifica dell'avviso di iscrizione a ruolo che deve avvenire necessariamente entro l'udienza indicata in citazione a pena di improcedibilità dell'esproprio e il materiale tardivo deposito in giudizio dell'avviso e delle sue relate (di notifica) che non determina alcuna conseguenza, sostenendo che:
"Il deposito dell'avviso di iscrizione a ruolo di cui al novellato art. 543 c.p.c. avvenuto oltre l'udienza indicata in citazione, purché entro l'udienza 'effettiva' di comparizione delle parti, non comporta l'inefficacia del pignoramento. Ciò sulla scorta di una lettura costituzionalmente orientata della disposizione in esame e tenuto conto delle seguenti considerazioni:
a) lo scopo della disposizione - che è quello di rendere edotto il terzo circa la concreta iscrizione a ruolo del procedimento, al fine di non immobilizzare indefinitamente, in caso di mancata iscrizione, le somme staggite - è comunque conseguito ove il procedimento notificatorio sia giunto a compimento prima dell'udienza indicata nell'atto di citazione, il deposito dell'avviso assolvendo ad una finalità lato sensu probatoria che non interagisce con la predetta ratio;
b) il deposito "tardivo" non comporta alcun vulnus nel diritto di difesa del debitore;
c) l'inefficacia del pignoramento, come 'sanzione' riferita ad entrambe le violazioni (ovvero sia alla mancata notifica che al mancato deposito), appare sproporzionata rispetto allo scopo della norma e lesiva del diritto di difesa del creditore che abbia tempestivamente e ritualmente adempiuto all'onere di notifica dell'avviso ai terzi e al debitore entro l'udienza di comparizione indicata nel pignoramento (purché il deposito avvenga entro la prima udienza effettiva di trattazione del procedimento)".
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