La Corte di Cassazione (prima sezione civile Sentenza n. 14921/2007) ha stabilito che l'assegno divorzile è dovuto anche se l'ex coniuge beneficiario ha instaurato una nuova stabile convivenza "more uxorio" e durante il periodo della separazione non ha ricevuto né richiesto l'assegno.
La convivenza more uxorio - spiega infatti la Corte - "pur ove acquisti carattere di stabilità, non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicchè l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.
Quanto al rapporto fra assegno di separazione ed assegno di divorzio la Corte chiarische che "la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali cosi come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato".
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La convivenza more uxorio - spiega infatti la Corte - "pur ove acquisti carattere di stabilità, non da luogo ad un obbligo di mantenimento reciproco fra i conviventi e può anche essere instaurata con persona priva di redditi e patrimonio, cosicchè l'incidenza economica di detta convivenza deve essere valutata in relazione al complesso delle circostanze che la caratterizzano.
Quanto al rapporto fra assegno di separazione ed assegno di divorzio la Corte chiarische che "la determinazione dell'assegno di divorzio è indipendente dalle statuizioni patrimoniali operanti, per accordo tra le parti o in forza di decisione giudiziale, nel regime di separazione dei coniugi, in quanto diverse sono le rispettive discipline sostanziali cosi come diversi sono la natura, la struttura e la finalità dei relativi trattamenti. L'assegno di divorzio, quale effetto diretto della pronuncia di divorzio, deve essere, infatti, determinato sulla base di criteri propri ed autonomi rispetto a quelli rilevanti per il trattamento spettante al coniuge separato".
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