L'avvocato ha l'obbligo di trasmettere immediatamente al proprio assistito le somme incassate per suo conto. Il CNF ha ribadito tale principio consolidato, ex art. 30 comma 2 Cdf e art. 31 comma 1 Cdf, nella sentenza n. 222/2024, pubblicata sul sito del codice deontologico il 3 novembre scorso.
Con l'occasione, il Consiglio ha specificato che ai fini dell'assolvimento di tale obbligo da parte dell'avvocato, non è sufficiente "la mera messa a disposizione delle somme stesse presso il proprio Studio legale, specie allorché il cliente rifiuti di ivi presentarsi".
Applicando tale principio, il CNF ha rigettato in toto il ricorso di un avvocato sanzionato dal Consiglio Distrettuale di Disciplina di Messina con la censura.
Anche in punto di sanzione, infatti, per il Consiglio, "il CDD, conformemente alla valutazione complessiva del fatto in sede di dosimetria della sanzione ha correttamente parametrato la sanzione nella misura attenuata della censura corrispondente alla condotta di aver trattenuto e non messo immediatamente a disposizione della parte assistita le somme che le spettano".
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