Si tratta, spiega il CNF, di un canone generale dell'agire del professionista nei confronti dell'assistito, dei terzi e della controparte

"L'avvocato deve agire con lealtà e correttezza nei confronti della parte assistita, dei terzi e della controparte". Lo ha specificato il Consiglio Nazionale Forense nella sentenza n. 240/2024 pubblicata il 7 novembre sul sito del Codice deontologico decidendo il ricorso presentato da un legale sanzionato dal Cdd di Bologna con la sospensione dall'esercizio della professione per tre mesi.

All'avvocato era stata contestata la violazione "dell'art. 9 CD vigente per essersi reso responsabile di comportamenti lesivi della dignità e del decoro professionale in relazione a fatti per i quali è stato condannato in sede penale e per avere commesso, in concorso ed unità di intenti con il proprio assistito, i reati previsti e puniti degli art. 110, 612 co. 1 e 2 c.p., 7 L. n. 203/1991".

All'esito del dibattimento, il CDD, rilevata la responsabilità disciplinare dell'avvocato per l'addebito a lui ascritto, irrogava la relativa sanzione.

Per il CNF, l'operato del CDD appare immune da vizi ed ossequiosa della giurisprudenza del CNF che ha ritenuto sussistente la violazione della disposizione dell'art. 9 del codice deontologico che impone il rispetto dei doveri di probità, dignità, decoro e indipendenza, poiché "l'Avvocato deve svolgere la propria attività con lealtà e correttezza non solo nei confronti della parte assistita, ma anche verso i terzi in genere e verso la controparte, giacché il dovere di lealtà e correttezza nell'esercizio della professione è un canone generale dell'agire di ogni Avvocato, che mira a tutelare l'affidamento che la collettività ripone nell'Avvocato stesso quale professionista leale e corretto in ogni ambito della propria attività (cfr. tra le altre, Consiglio Nazionale Forense , sentenza n. 259 del 30 dicembre 2021).

Per questi motivi, il CNF ha rigettato il ricorso.


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