Ammissibile la domanda cautelare se la condotta della P.A. fonda il rischio della irreparabile crisi d'impresa

La vicenda processuale

Con ordinanza del 19.11.2024 (sotto allegata), il Tribunale civile di Pescara ha accolto il ricorso d'urgenza intentato, ex art. 700 c.p.c., da una Cooperativa, affinché fosse ordinato alla P.A. l'immediato rilascio del Certificato Esecuzione dei Lavori - C.E.L. - considerato che da tempo erano state regolarmente completate le lavorazioni di cui al contratto di appalto sottoscritto.

A sostegno della domanda, la ricorrente deduceva la sussistenza del fumus boni iuris della pretesa come derivante dalla certificazione di esigibilità del credito, emessa dalla stessa P.A. in favore della ditta, sulla scorta, per l'appunto, della regolare esecuzione dei lavori.

Sotto il profilo del periculum, invece, il ritardo nel rilascio del C.E.L. da parte della P.A. stava compromettendo, ex multis, la possibilità per la ricorrente di qualificarsi sul mercato come dotata della capacità tecnica di portare a termine lavori appartenenti ad una determinata categoria di opere, per il cui riconoscimento è necessario, giustappunto, il certificato dedotto in giudizio.

Da tale stato di cose era insorto il rischio che i danni patiti dalla cooperativa divenissero irreparabili, essendo stretta la ricorrente nella morsa tra il grave ritardo nel pagamento dell'opera regolarmente eseguita e la perdita di chance e di capacità concorrenziale onde accedere ad appalti per la relativa categoria di appartenenza.

Il provvedimento giudiziale

Il Tribunale di Pescara, in accoglimento integrale del ricorso avanzato dalla ditta - non ritenendo fondate le difese della P.A. - ha statuito, in primis, sul piano della tutela giudiziale, che la posizione dell'impresa rispetto all'emanazione del certificato avesse natura di diritto soggettivo, di pertinenza del Giudice Ordinario.

Sul piano sostanziale, il Tribunale ha sancito che la stazione appaltante - a fronte del regolare completamento dei lavori, sussistente nel caso di specie - ha il dovere di rilasciare il Certificato e, altresì, risponde dei danni conseguenti all'omessa, incompleta o inesatta formazione del certificato stesso, anche in termini di perdita di chance.

A corredo della propria decisione il Giudice precisava che il C.E.L. è un documento idoneo ad attestare il possesso del requisito di idoneità tecnica - organizzativa, costituito dall'aver svolto lavori per un certo importo in una certa categoria (V. Consiglio di Stato, sez. V, Sent. 21 febbraio 2020 n. 1320) talché accertava che la ditta ricorrente stesse patendo effettivamente le gravi conseguenze pregiudizievoli collegate al mancato rilascio.

Peraltro, secondo il Tribunale, il periculum era insito nella prospettazione della grave crisi finanziaria, considerato che il protrarsi del tempo rispetto all'epoca in cui è maturato il diritto al rilascio del certificato non può che cagionare l'aggravamento del danno correlato, da cui poteva anche derivare l'estinzione dei rapporti di lavoro in essere con la ricorrente.

Il Tribunale, dunque, ha ordinato alla P.A. l'immediato rilascio del C.E.L. condannando la resistente al pagamento delle spese di giudizio.


Avv. Nello Vittorelli

Professionista in Cassino

Scarica pdf Ordinanza Tribunale di Pescara del 19.11.2024

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