Il medico strutturato non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti dovendosi assicurare "per colpa grave" all'esclusivo fine "di garantire efficacia all'azione di rivalsa" promossa nei suoi confronti

La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità dell'art. 83 c.p.p., effettua un importante intervento esplicativo in ordine agli obblighi assicurativi del personale sanitario, chiarendo che, nel caso di "medico strutturato", quest'ultimo "non ha alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità verso i pazienti", rispondendo nel caso di colpa lieve, colpa grave o dolo la struttura sanitaria che della sua opera si avvalga.

L'obbligo assicurativo di tali sanitari, infatti, "è di diverso ordine", precisa la Corte, dovendo questi ultimi stipulare polizza "per colpa grave" all'esclusivo fine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti".

Con ordinanza n. 177/2024 (conforme alla precedente sentenza n. 182/2023), in particolare, la Corte affronta, in via incidentale, il tema della responsabilità professionale degli esercenti la professione sanitaria e degli obblighi assicurativi posti a carico degli stessi alla luce della riforma del settore realizzata dalla legge n. 24 del 2017 (cd. Legge Gelli - Bianco).

Nel ripercorrere gli obblighi assicurativi tracciati dall'infradescritta legge viene innanzitutto delineata la natura della responsabilità civile connessa alle prestazioni sanitarie, distinguendola in "contrattuale", da parte delle "strutture sanitarie" che "nell'adempimento della propria obbligazione si avvalgono dell'opera di esercenti la professione sanitaria", e in "extracontrattuale", da parte dell'"esercente la libera professione" che "opera nell'ambito di una struttura" ma che "non abbia agito nell'adempimento di una obbligazione contrattuale assunta col paziente".

"Su questa trama", prosegue la Corte, "si innestano gli obblighi assicurativi previsti dall'"art. 10 della legge 24/2017" con riferimento a tre categorie di soggetti:

- Strutture Sanitarie (art. 10, comma 1)

Queste ultime hanno l'obbligo di dotarsi di polizze assicurative (o di adottare "analoghe misure") per coprire i rischi derivanti "sia da fatto proprio" (ad esempio "carenze organizzative") "sia da fatto altrui" in riferimento ai "prestatori d'opera" di cui si avvalgono.

- Medici Liberi Professionisti (art. 10, comma 2)

La suddetta categoria, invece, dal momento in cui non è inserita in una "organizzazione complessa eterodiretta", governando in modo "personale" e "autonomo" il rischio, deve assicurarsi, a tutela del cliente, "autonomamente".

- Medici strutturati (art. 10, comma 3)

Venendo ora ad analizzare gli obblighi assicurativi propri dei medici strutturati, la Corte sottolinea come gli stessi "non hanno alcun obbligo di assicurazione della propria responsabilità civile verso i pazienti" essendo la relativa responsabilità coperta dall'assicurazione (o analoga misura) della struttura sanitaria, dovendo, semmai, questi ultimi stipulare, "con oneri a proprio carico", una polizza di assicurazione "per colpa grave" al fine di "garantire efficacia all'azione di rivalsa o di responsabilità amministrativa promossa nei loro confronti, rispettivamente, dalla struttura sanitaria di appartenenza o dal pubblico ministero presso la Corte dei Conti, nonché dall'azione di rivalsa accordata all'assicuratore che, convenuto con azione diretta dal danneggiato, abbia dovuto risarcire un danno del quale non avrebbe dovuto rispondere in base alle clausole contrattuali, stante l'inopponibilità delle stesse all'attore".

Conseguentemente si esclude l'"azione diretta" da parte del danneggiato "nei confronti dell'assicuratore obbligatorio del medico strutturato" per la chiara ragione che essa "copre debiti del medico" legati all'esercizio di azioni "di rivalsa e responsabilità amministrativa" (successive all'esperimento vittorioso delle azioni risarcitorie da parte del danneggiato) estranee in quanto tali all'interesse del paziente che, dunque, non ha alcun titolo per agire nei confronti della Compagnia.

Parimenti esclusa risulta la "chiamata in giudizio" da parte dello stesso medico strutturato (convenuto dal paziente danneggiato) della Compagnia, dovendo quest'ultima tenerlo indenne dalle citate azioni eventualmente esercitate in altro e successivo procedimento e non dalla richiesta risarcitoria del danno formulata dal paziente.


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