Il risarcimento per danni patrimoniali e non patrimoniali secondo il Codice del turismo

Il contratto di pacchetto turistico

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Il contratto di pacchetto turistico è il contratto avente ad oggetto il pacchetto turistico, ossia quel negozio giuridico il cui oggetto è la somministrazione di almeno due distinti servizi turistici in un'unica vacanza o viaggio.

I servizi turistici contemplati dal codice del turismo (D.lgs 79/2011) sono:

a) trasporto passeggeri;

b) alloggio non per fini residenziali;

c) noleggio auto o veicoli a motore ai sensi del decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 28 aprile 2008, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana n. 162 del 12 luglio 2008, o di motocicli che richiedono una patente di guida di categoria A, a norma del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2;

d) servizi turistici che non costituiscono parte integrante dei precedenti (ad esempio, concerti, escursioni, visite guidate, ecc...).

I servizi turistici possono essere combinati da un unico professionista oppure possono essere la combinazione di più contratti con più fornitori: in tale ultimo caso i servizi devono essere acquistati presso un unico punto vendita; devono essere fatturati o venduti ad un prezzo globale; devono essere venduti sotto la denominazione pacchetto; possono essere combinati dopo la conclusione del contratto con il professionista e scelti dal turista tra i diversi servizi turistici proposti dal professionista.

Quali sono i soggetti di un contratto di pacchetto turistico

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Da un lato si ha il viaggiatore, ossia colui che stipula il contratto di pacchetto turistico per meri fini di vacanza o di viaggio.

Dall'altro lato si possono avere due distinti contraenti: l'organizzatore e il venditore.

L'organizzatore è colui che in nome proprio offre servizi turistici al viaggiatore direttamente o tramite un intermediario; il venditore è colui che procura al viaggiatore servizi turistici forniti da organizzatori, spendendo il loro nome. Abbiamo, pertanto, due diverse tipologie di contratto: contratto di organizzazione e contratto di intermediazione.

Intossicazione alimentare e danno da vacanza rovinata

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Spesso il pacchetto turistico comprende il pernottamento e la somministrazione di cibi e bevande.

La responsabilità per l'esecuzione di tali servizi turistici è dell'organizzatore (art. 42 codice del turismo).

In relazione al servizio di ristorazione, l'organizzatore è tenuto a rispettare le norme igienico-sanitarie e di sicurezza in tema di corretta conservazione dei cibi, contemplate dal Regolamento CE 852/04.

Si ponga il caso di una intossicazione alimentare contratta da un turista-viaggiatore durante la permanenza presso una struttura alberghiera: quali sono i diritti che egli può invocare"

Anzitutto, può richiedere il risarcimento dei danni patrimoniali patiti.

La richiesta deve essere avanzata nei confronti dell'organizzatore. Il turista ha l'onere di dimostrare di essere stato ospite della struttura, di aver ingerito un cibo somministrato dall'organizzatore, che tale alimento era mal conservato e che per via di tale condizione è stato vittima di una intossicazione che gli ha impedito il godimento della vacanza.

L'organizzatore, dal canto suo, dovrebbe dimostrare di aver adottato tutte le misure idonee ad evitare l'alterazione dell'alimento.

In merito al danno patrimoniale, il viaggiatore-turista può richiedere il rimborso del prezzo pagato per i giorni di vacanza non goduti a causa dell'intossicazione e il rimborso delle spese sanitarie sostenute per la diagnosi e la cura (si veda Trib. Bologna sent. 2663/2024).

Per quanto riguarda il danno non patrimoniale, esso è contemplato dall'articolo 46 del codice del turismo ed è noto con la dicitura "danno da vacanza rovinata".

Il danno da vacanza rovinata è un pregiudizio che subisce il viaggiatore-turista nel caso di mancato o inesatto adempimento della prestazione da parte dell'organizzatore. In particolare, esso consiste nello stress-psicofisico determinato da tale atteggiamento dell'organizzatore e per essere risarcibile deve essere tale da compromettere in modo grave il periodo di vacanza del viaggiatore-turista, inteso quale momento irripetibile di svago e di riposo.

Lo stress psico-fisico non è dimostrabile dal viaggiatore-turista, ma può essere desunto dalla dimostrazione dell'inadempimento da parte dell'organizzatore e dalla conseguenza che l'inadempimento ha fatto venir meno la finalità turistica per la quale il presunto danneggiato aveva stipulato il contratto di pacchetto turistico (si veda Trib. Catanzaro sent. 290/2023).

Il disagio psico-fisico arrecato al viaggiatore-turista è quantificato equitativamente dal Giudice tenendo conto dell'entità della sofferenza patita.

Pertanto, in caso di vacanza rovinata a causa di un'intossicazione alimentare contratta nel corso dell'esecuzione di un contratto di pacchetto turistico, il danneggiato potrà ottenere il risarcimento dimostrando l'inadempimento dell'organizzatore nonché fornendo elementi tali da convincere il Giudice che l'aver ingerito un alimento alterato e l'essersi, di conseguenza, ammalato hanno comportato la mancata realizzazione della finalità turistica, ossia non gli hanno consentito di trascorrere in serenità un periodo di svago e di riposo.


Avv. Luca Vancheri

email: info@vancherilex.it

sito: https://www.vancherilex.it/


Foto: 123rf.com
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