Il pericolo della sanzionorrea


Non entrerò nel merito delle singole proposte approvate alla Camera (ora in attesa del voto del Senato) limitandomi ad alcune riflessioni di carattere generale. Il celebrato aumento delle pene garantirà quell'effetto di deterrenza insito nella maggiore gravità della sanzione? Considerare l'animale come soggetto di diritto (la modifica della rubrica del tutolo IX bis) avrà quel valore dirimente che viene propagandato?

Il ruolo della magistratura

Non vi è dubbio che verrà testata la capacità della magistratura chiamata a individuare e poi dare esecuzione alle aspettative punitive. Se è facile cedere al fascino seduttivo di una promessa quale è una legge, "altrettanto facile è dimenticare che, passata l'ebbrezza del varo, la rotta della nave non sarà decisa da chi l'ha costruita"(cit.) E allora domandiamoci se, sotto il profilo della prevenzione e controllo in tema di reati contro gli animali, ci siano strutture specializzate e Procure organizzate a individuare e contrastare questi reati. Se le forze dell'ordine (comprese le polizie locali sparse sul territorio) hanno preparazione adeguata e posseggono gli strumenti idonei a tale tipologia di malaffare. Tenendo conto che le soluzioni penal processualistiche anche alla luce delle norme riformate consentiranno (ancora) l'assoluzione per tenuità del fatto come la "pericolosa" messa in prova.

Il carcere come soluzione

Gioiamo per avere ottenuto più carcere per chi si macchia di reati in danno degli animali dimenticando che, come scrive Letizia D'Altilia (Università degli studi di Milano-Bicocca; I movimenti simbolici del diritto penale, tra immaginari di libertà e allegorie della sicurezza) "rilevanti sono gli alti tassi di recidiva prodotti dal carcere che diventa paradossalmente il luogo dal quale si origina altro crimine. Il potere certamente si legittima attraverso l'aggravamento della risposta punitiva andando però a confondere l'intervento del diritto penale come "la panacea" di ogni problema. E tanto in netta antitesi con quanto scriveva Beccaria per cui il fine della pena è impedire il reo dal far nuovi danni ai suoi cittadini e di rimuovere gli altri dal farne uguali".

Falsi positivi della sanzionorrea

Siamo così certi che la svolta possa venire (solo) dal mondo del diritto e quindi della politica con leggi nuove e più severe" Si moltiplicano le norme e le sanzioni ma permane il rischio di una loro svalutazione (cit. Gabrio Forti). Non diverso il punto di vista di Gustavo Zagrebelsky il quale recentemente -sia pure riferendosi ad un altro tema- ha detto che una legge non cancella una mentalità. Spesso, aggiunge il noto giurista, "si è portati a pensare che sia sufficiente scrivere qualcosa in una legge perché il mondo cambi proprio secondo quella legge. Ma evidentemente non è così dal momento che le cattive abitudini non si combattono con le leggi ma con le buone abitudini". Traslando questo pensiero in tema di tutela e benessere degli animali occorre allora immergersi sino a raggiungere le profondità più buie dove troviamo credenze religiose, popolari, luoghi comuni, ignoranza.

Fondali nei quali non è raro (anzi è la regola) incontrare un mostro che si chiama criminalità, anche e soprattutto organizzata. Con gli articoli 544 quater (spettacoli o manifestazioni vietati) e quinques (divieto di combattimento tra animali) del codice penale il legislatore ha sanzionato condotte che, pur avendo ad oggetto fatti connessi allo sfruttamento degli animali, invero sembrano piuttosto riferirsi a talune attività tipiche della criminalità organizzata. Come faranno questi due richiamati e rinnovati articoli a convivere con le manifestazioni storiche e culturali autorizzate dalle Regioni ex accordo stato-regioni (2003) e alle quali non si applicano le norme del codice penale ex art. 19 ter "

Tutela diretta dell'animale

Grande esaltazione viene data al fatto che gli animali saranno tutelati per come sono e non perché una violenza su di loro offenderebbe il sentimento degli umani. Invero tale diverso tutela era stata da tempo condivisa dalla giurisprudenza e il legislatore, spesso in ritardo, si prende gli applausi. Come conciliamo questa disposizione con la sopravvivenza di tante pratiche legalmente autorizzate a uccidere animali" La Cassazione ci da una risposta laddove scrive che "la scriminante trova il proprio limite applicativo nella funzionalità della condotta posta in essere rispetto agli scopi e alle ragioni posti a base della normativa speciale: dette attività, segnatamente contemplate dalla suddetta norma di coordinamento, devono essere svolte, per potere essere esentate da sanzione penale, nell'ambito della normativa speciale stessa" precisando che sia necessario accertare "se le condotte si siano svolte nei limiti consentiti o imposti dalla norma speciale individuata" (Cass. Pen. Sez. III Sent. n. 10163 del 06.03.2018). Possiamo considerarla una garanzia granitica"

Sia chiaro che non intendo affatto sostenere che la riforma in itinere sia inutile avendo essa alcuni aspetti interessanti. A patto che si prevedano appositi percorsi educativi, partendo dalle scuole. Solo attraverso l'educazione e la diffusione di una nuova cultura potrà effettivamente modificarsi il nostro rapporto con l'essere animale. L'educazione -come aveva fatto notare la prof.ssa Rescigno nel corso dell'audizione di fine anno 2017 alla Camera dei deputati illustrando lo stato dell'arte giuridica in tema di animali- appare una delle chiavi di volta fondamentali per costruire un rapporto uomo-animale maggiormente equilibrato. Considerare la correlazione tra la violenza sulle persone e quella sugli animali deve necessariamente responsabilizzare magistratura, forze dell'ordine contesto scolastico. Ci aspettiamo iniziative promosse dai ministeri di riferimento che diano finalmente attenzione a questo aspetto non potendoci accontentare di avere inserito la parola agli animali all'interno della nostra carta fondante.

Il rischio di una tutela indiretta degli animali

Permane la preoccupazione che la tutela degli animali, per quanto la si voglia definire diretta, si riveli pur sempre relativa, nel senso che la sua ampiezza varia a seconda di ciò che l'uomo considera necessario - o, forse, anche solo utile o opportuno se non piacevole - nell'esercizio di tutte quelle attività che coinvolgono gli animali. Diversamente, e dobbiamo augurarcelo, allontanare con un calcio mortale un riccio avvicinatosi troppo alla porta di casa nostra comporterà una sicura condanna nella speranza, speriamo non vana, che la punibilità non verrà esclusa per particolare tenuità del fatto e che in assenza di una provata crudeltà conterà il livello culturale dell'imputato, magari la sua età come anche l'ambiente sociale dove egli vive che porta ad escludere che un semplice calcio costituisse un'azione crudele.


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