Somministrazione di lavoro
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In un nostro precedente articolo su StudioCataldi.it è stato affrontato l'argomento della somministrazione di lavoro, con particolare riferimento al requisito della "temporaneità".
Tale elemento, come confermato nelle diverse pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione Europea, assume una valenza fondamentale nell'accertamento della legittimità della somministrazione di lavoro.
Tuttavia, poiché le diverse sentenze (europee e nazionali) si sono pronunciate esclusivamente in merito a casi di somministrazione formalmente a tempo determinato, è rimasto aperto il tema della compatibilità fra la disciplina eurounitaria e lo "staff leasing", ovverosia somministrazione a tempo indeterminato, istituto previsto dalla legge italiana.
Di recente, è stato portato all'attenzione della sezione lavoro del Tribunale di Reggio Emilia un caso di "staff leasing": il Giudice del lavoro, su istanza della lavoratrice, ha rinviato in via pregiudiziale la questione alla Corte di Giustizia dell'Unione Europea.
La giurisprudenza
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Fino ad oggi, come detto, i giudici nazionali, sulla scia della giurisprudenza della Corte di Giustizia, avevano trattato esclusivamente casi di somministrazione a tempo determinato. Tuttavia, il Tribunale di Milano, nelle sentenze del 9 maggio 2023 e del 16 gennaio 2024, ha sostenuto - in un obiter dictum - che anche i casi di somministrazione a tempo indeterminato confliggerebbero con il carattere temporaneo richiesto dalla disciplina eurounitaria. Ne deriverebbe, anche in siffatte ipotesi, la doverosa conversione del rapporto di lavoro a tempo indeterminato alle dirette dipendenze della società utilizzatrice.
Difatti, riprendendo le parole della Corte, "se effettivamente l'esigenza che determina per l'impresa utilizzatrice il ricorso alla somministrazione fosse a tempo indeterminato, non avrebbe ragione di ricorrere all'agenzia di somministrazione". In altri termini, "ciò che rileva non è la natura a tempo determinato o indeterminato del rapporto di lavoro con l'agenzia di somministrazione dovendosi, per contro, avere riguardo alle missioni presso l'utilizzatore, al fine di verificare se la precarizzazione del lavoratore assuma o meno il carattere di violazione dei principi della direttiva europea".
Si tratta di una presa di posizione particolarmente decisa, considerando che - come anticipato - lo staff leasing è formalmente consentito, senza limiti, dalla normativa nazionale e diverse imprese vi fanno ampio ricorso; contestualmente, la giurisprudenza europea finora non si è mai pronunciata espressamente su questo tema, che non è disciplinato né tantomeno menzionato dalla direttiva europea.
Il caso
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La ricorrente aveva prestato attività lavorativa in regime di somministrazione in favore della stessa impresa con diversi contratti a tempo determinato, dal 2019 fino al 2022, anno in cui il rapporto di lavoro somministrato è divenuto a tempo indeterminato.
Cessato il rapporto di lavoro, la lavoratrice ha deciso di impugnare i diversi contratti di somministrazione e di lavoro somministrato in quanto ritenuti in violazione del requisito della temporaneità, invocando la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze della società utilizzatrice.
La datrice di lavoro ha resistito in giudizio, eccependo che il contratto di staff leasing non sarebbe soggetto alla direttiva europea, applicandosi quest'ultima esclusivamente alla diversa ipotesi della somministrazione a tempo determinato.
L'ordinanza
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Il Tribunale di Reggio Emilia, nel disporre il rinvio pregiudiziale, in prima battuta dà atto della normativa nazionale in tema di somministrazione e staff leasing e della direttiva europea n. 104/2008 sul tema, riprendendo poi la giurisprudenza della Corte di Cassazione e della CGUE sul requisito della temporaneità nei casi di somministrazione a tempo determinato.
Data la novità del tema, la Giudice ha ravvisato la necessità di "chiarire se lo staff leasing previsto (unicamente, in Europa) dalla normativa italiana rientri nel campo di applicazione della direttiva n. 104 e ne sia dunque vincolato dai limiti imposti".
In tal senso, si legge nell'ordinanza (sotto allegata), "pare preferibile l'interpretazione che anche lo staff leasing rientri nel campo di applicazione della direttiva n. 104, poiché quest'ultima riguarderebbe il lavoro svolto, da un prestatore assunto da un'agenzia, in favore di una impresa utilizzatrice a prescindere dalla natura a tempo definito o sine die del contratto commerciale e poiché il requisito della temporaneità riguarderebbe, non solo la durata del rapporto di fatto tra il medesimo lavoratore e la medesima impresa utilizzatrice, ma quella stessa del contratto di somministrazione, in riferimento alla stessa posizione lavorativa."
Infatti, "se effettivamente l'esigenza che determina per l'impresa utilizzatrice il ricorso alla somministrazione fosse a tempo indeterminato, non avrebbe ragione di ricorrere all'agenzia di somministrazione, e non sfugge il meccanismo elusivo connaturato a una siffatta distorsione del sistema. Ne consegue che nei confronti del lavoratore neppure lo staff leasing esclude la precarizzazione, che viene impedita solo da una garanzia di continuità di attività lavorativa in termini economici e di professionalizzazione".
Sulla base di tali rilievi, il Tribunale ha richiesto mediante rinvio pregiudiziale l'interpretazione della direttiva, in riferimento allo staff leasing, da parte Corte di Giustizia dell'Unione Europea. Infatti, "qualora la Direttiva 2008/104/CE venisse ritenuta ostativa rispetto alla disciplina della somministrazione di cui al D.Lgs 81/2015, risulterebbero fondati i motivi di doglianza fatti valere dalla ricorrente, con conseguente applicabilità del diritto della lavoratrice per violazione degli artt. 31 e 32 D.lgs. n. 81/2015 di chiedere la costituzione di un rapporto di lavoro alle dipendenze dell'utilizzatore ai sensi dell'art. 38 del medesimo D.lgs."
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