La Corte Costituzionale ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità sollevate sulla legge 197/2022


La Corte costituzionale, con la sentenza n. 189/2024, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale dell'art. 1, comma 198, della legge n. 197 del 2022, sollevate, in riferimento agli artt. 3, 24, 53 e 111 Cost., dalle Corti di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria e del Lazio.

La declaratoria di estinzione del processo, che la disposizione censurata correla al deposito di copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, è frutto di una scelta del Parlamento non irragionevole, volta a favorire l'immediata chiusura delle controversie tributarie pendenti e a incentivare i pagamenti non ancora eseguiti, senza determinare alcun effetto preclusivo del diritto di azione o difesa, né una lesione della parità delle parti nel processo.

"Con specifico riferimento all'ipotesi in cui la dichiarazione di estinzione avvenga a seguito del pagamento della sola prima rata - la Consulta ha escluso - che ne discenda il venir meno del credito tributario residuo, poiché l'art. 1, comma 194, della stessa legge n. 197 del 2022 rinvia ad altre disposizioni che consentono la nuova iscrizione a ruolo degli importi non pagati, maggiorati di interessi e sanzioni".

La sentenza ha altresì escluso una violazione del principio di capacità contributiva, in quanto la disciplina della definizione agevolata risulta coerente con i presupposti economici cui le rispettive imposizioni sono collegate e non si riduce a un intervento contrario al valore costituzionale del dovere tributario, né tale da recare pregiudizio al sistema dei diritti civili e sociali tutelati dalla Costituzione.

Infine, il giudice delle leggi ha dichiarato inammissibili, per difetto di rilevanza, le questioni concernenti i commi 200 e 201 dell'art. 1 della stessa legge n. 197 del 2022, relativi al caso in cui il procedimento amministrativo avviato con la richiesta di definizione agevolata si chiuda con un provvedimento di diniego.


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