La comunione tra coniugi e l'acquisto di quote di società a responsabilità limitata

La comunione tra coniugi

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L'articolo 177 comma 1 del Codice civile, sancisce che costituiscono oggetto della comunione, gli acquisti compiuti dai due coniugi insieme o separatamente durante il matrimonio, ad esclusione di quelli relativi ai beni personali; i frutti dei beni propri di ciascuno dei coniugi, percepiti e non consumati allo scioglimento della comunione; i proventi dell'attività separata di ciascuno dei coniugi se, allo scioglimento della comunione, non siano stati consumati; le aziende gestite da entrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio.

La comunione de residuo

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Il successivo articolo (178 c.c.) regolamenta la comunione de residuo, cioè quella forma di comunione in cui rientrano i beni destinati all'esercizio dell'impresa di uno dei coniugi, costituita dopo il matrimonio, e gli incrementi dell'impresa costituita anche precedentemente. I suddetti beni fanno parte della comunione solo se esistenti al momento dello scioglimento di questa (quindi , ad esempio a seguito della separazione personale).

Beni esclusi dalla comunione

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L'articolo 179 del codice civile regolamenta, invece, i beni che rimangono esclusi dalla comunione, e cioè quei beni strettamente personali del coniuge. Sono esclusi dalla comunione:

  • i beni acquisiti successivamente al matrimonio per effetto di donazione o successione, quando nell'atto di liberalità o nel testamento non è specificato che essi sono attribuiti alla comunione;
  • i beni che servono all'esercizio della professione del coniuge, tranne quelli destinati alla conduzione di una azienda facente parte della comunione.

L'acquisto delle quote sociali

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Se in regime di comunione dei beni, uno dei coniugi acquista delle quote sociali, si potranno inquadrare come esclusivamente personali le quote sociali che siano frutto di acquisto antecedente al matrimonio, e anche quelle che, in vigenza della comunione dei beni, siano state acquisite in virtù di una disposizione testamentaria o di un atto donativo.

Anche qualora nell'acquisto venga menzionato espressamente solo dei due coniugi la titolarità delle quote non ricade nella comunione.

Un duplice scenario

Diversamente dai casi sopra descritti, l'acquisto di quote sociali in regime di comunione dei beni, prefigura un duplice scenario a seconda che sussistano una serie di condizioni:

  • rientrano nella comunione dei beni tra coniugi le quote sociali che siano acquistate a scopo di investimento, ossia non direttamente funzionali allo svolgimento della propria professione imprenditoriale, e le quote che comportino per l'acquirente una responsabilità limitata.
  • rientrano invece nella comunione de residuo quelle quote sociali acquistate da un coniuge proprio per lo svolgimento della propria attività di impresa, oppure che diano adito ad una responsabilità in forma illimitata.

La giurisprudenza

Per le quote di società a responsabilità limitata parte della giurisprudenza di legittimità ha ritenuto di poter assimilare queste tipologie di quote ai beni immateriali equiparati, ex articolo 812 del Codice civile, ai beni mobili materiali, e pertanto seguenti la relativa disciplina.

La contitolarità delle quote tra coniugi va in ogni caso tenuta distinta dall'esercizio dei diritti sociali: essi non si estendono ad entrambi i coniugi e restano di competenza esclusivo del coniuge che ha acquistato le quote.


Avv. Prof. Matteo Santini

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