Un verbale archiviato da parte del prefetto di Pavia (vedi provvedimento sotto allegato) attraverso apposita ordinanza poiché non ha rispettato le direttive ministeriali.
La vicenda riguarda un automobilista che ha presentato ricorso in seguito a un verbale redatto dalla Polizia Locale in un comune della provincia di Pavia e relativo a un'infrazione registrata attraverso un dispositivo di rilevazione della velocità fisso.
Da parte della Prefettura, dopo il ricorso dello stesso automobilista, è stata effettuata una specifica istruttoria anche grazie al contributo tecnico della Polizia Stradale.
Innanzitutto, è stato evidenziato che il rilevatore stesso utilizzato non rispettava quanto contenuto nel Decreto Ministeriale n. 282/2017. Nello specifico, non c'era la distanza minima di un chilometro richiesta tra la postazione di rilevamento e l'ultimo segnale stradale indicante la velocità consentita e insistente su una strada in cui tale limite risulta diverso da quello presente sull'arteria principale su cui è installato l'autovelox.
Su questo punto viene in aiuto la Corte di Cassazione, la quale con l'ordinanza n. 25544 del 31 agosto 2023 aveva sottolineato che: «Nel caso di diverso limite massimo di velocità anche lungo un solo ramo dell'intersezione, sia maggiore che minore rispetto a quello ripetuto dopo l'intersezione, la distanza minima di un chilometro si computa dopo quest'ultimo in modo da garantire a tutti gli utenti della strada in approccio alla postazione lo stesso trattamento». E soprattutto viene rimarcato come il segnale di limite di velocità, poiché prescrive un divieto, «segnala in ogni caso un'imposizione».
Per tutte queste ragioni, il prefetto ha archiviato il verbale attraverso un'ordinanza.
Si ringrazia la Globoconsumatori ODV per l'invio del provvedimento
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