Il tribunale di Ivrea ribalta la sentenza del giudice di primo grado che aveva rigettato il ricorso di un automobilista multato per eccesso di velocità


Al centro della vicenda sulla quale è stato chiamato a decidere il tribunale di Ivrea c'è il verbale elevato per aver superato il limite di velocità (art. 142 del Codice della strada, comma 9) all'interno del territorio comunale di Settimo Torinese. Nello specifico, il giudice si è ritrovato a decide sull'appello proposto dall'automobilista multato dopo che il giudice di pace aveva rigettato la sua contestazione.

Diversi i motivi dell'appello. Innanzitutto l'erronea pronuncia dell'inammissibilità del ricorso legata al soggetto che aveva ricevuto la procura della rappresentanza. Poi è stata messa in evidenza come sia stata errata anche la valutazione dello strumento utilizzato per rilevare la velocità e dunque ritornando sulla questione dell'omologazione e dell'approvazione che si ricollega a un altro punto del ricorso, ovvero il difetto di funzionalità e taratura dello strumento di rilevazione.

Il Comune di Settimo Torinese si è costituito in giudizio chiedendo il rigetto dell'appello e quindi confermando la sentenza di primo grado.

Il Giudice ha però accolto le tesi dell'automobilista. La contestazione sul difetto di sottoscrizione, innanzitutto, non sussiste, in quanto il ricorso è stato sottoscritto da una persona munita di delega scritta da parte del diretto interessato. Qualora, avesse ravvisato, peraltro, la violazione processuale, il giudice avrebbe dovuto assegnare alla parte un termine per poter regolarizzare la persona che lo rappresentava. Ma ciò non è avvenuto.

C'è poi la questione omologazione. Secondo l'automobilista, l'apparecchiatura utilizzata per effettuare l'accertamento non sarebbe idonea poiché non ha ricevuto l'omologazione da parte del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, così come disposto dall'art. 142 comma 6 del Codice della strada. Il giudice accoglie anche tale motivo, riportandosi alla recente pronuncia della Corte di Cassazione (n. 10505/2024) che ha stabilito come i procedimenti amministrativi di omologazione e approvazione non sono sovrapponibili. In questo caso, non è stato provato da parte dell'amministrazione comunale il perfezionamento dello strumento utilizzato.

Di conseguenza motivi accolti e verbali annullati.

Si ringrazia la Globoconsumatori ODV per l'invio del provvedimento

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Foto: 123rf.com
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